Alimenti sfusi e preincartati, le informazioni doverose

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alimenti sfusi e preincartati

Il 23 dicembre 2024 il ministero della Salute italiano ha diramato una circolare, agli assessorati alla Sanità di tutte le Regioni e Province autonome, per richiamare i doveri di informazione sull’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari sfusi e preincartati. (1)

Tali notizie sono essenziali a garantire la sicurezza alimentare per i consumatori affetti da allergie e intolleranze alimentari (es. celiachia). E tuttavia, dopo oltre 20 anni dall’introduzione dei relativi obblighi, sono spesso carenti nei negozi e nei pubblici esercizi.

1) Alimenti sfusi e preincartati, le informazioni doverose

Tutti gli alimenti offerti in vendita senza preimballaggio negli esercizi commerciali, sottolinea il ministero della Salute, devono venire accompagnati dalla denominazione dell’alimento e dall’elenco degli ingredienti (2,3,4).

Le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari di cui in Allegato 2 al Food Information Regulation (EU) 1169/11 devono venire distinte con evidenza grafica, rispetto agli altri ingredienti. (5)

2) Modalità d’informazione

Le indicazioni di cui sopra devono venire rese disponibili, precisa il ministero della Salute:

‘in lingua italiana;

– chiaramente visibili e leggibili;

– direttamente sul prodotto oppure accanto al prodotto, sul contenitore del prodotto, su apposito cartello o registro oppure su altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti’. (1)

3) Confusione vietata

Le informazioni sui prodotti alimentari non devono mai indurre il consumatore in errore sulla natura e la composizione dei prodotti alimentari. (6) È vietato di conseguenza, come già chiarito dalla Commissione europea nelle aree di competenza, riferire a:

‘elenco unico’ degli ingredienti. È vietato citare la lista degli ingredienti utilizzati nella preparazione complessiva dei prodotti esposti in vendita. I consumatori vulnerabili devono infatti poter comprendere quali singoli alimenti siano per essi sicuri;

categorie di ingredienti. È vietato indicare gli allergeni con i soli nomi delle categorie di prodotti (es. ‘frutta con guscio’, ‘cereali contenenti glutine’). È viceversa obbligatorio specificarne l’identità, poiché le allergie sono appunto specifiche;

– ‘può contenere…’ la totalità delle sostanze citate in Allegato II al reg. (UE) 1169/11. Come spesso si osserva nei cartelli unici (vietati) degli ingredienti di alcune pasticcerie e gelaterie, ove ancora figura la possibile presenza di pesce, molluschi e crostacei (!).

4) Pacchetto Igiene e cultura degli allergeni

Food Hygiene Regulation (EC) 852/04, come si è visto, è stato integrato dal regolamento (EU) 2021/382 che ha introdotto nuovi requisiti a carico di tutti gli operatori della filiera agroalimentare proprio in materia di allergeni.

Gli operatori della produzione primaria, la trasformazione, la distribuzione e la somministrazione di alimenti – incluse le piccole e medie imprese – devono introdurre una ‘cultura degli allergeni’ che si esprima in:

– applicazione delle buone prassi igieniche volte a prevenire le contaminazioni accidentali con allergeni

– analisi dei rischi di ‘cross contamination’, sulle cui basi definire una precisa informazione ai consumatori

– formazione di tutto il personale coinvolto nelle attività che rilevano a tali obiettivi. (7)

5) Controlli pubblici ufficiali, la circolare del ministero della Salute

La circolare in esame del ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Prevenzione:

– deriva dalle segnalazioni pervenute alla Direzione ‘riguardanti la commercializzazione di prodotti senza preimballaggio, o imballati su richiesta nei luoghi di vendita o preimballati per la vendita diretta, sprovvisti dell’informazione sulla lista degli ingredienti’, e

– ribadisce l’invito agli Assessorati della Sanità di tutte le Regioni e Province autonome, ‘per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali’, ‘a voler vigilare sul rispetto della normativa vigente da parte degli operatori’. Dopo aver sottolineato ‘l‘importanza e l’impatto della tematica sul consumatore’.

6) Pubblici esercizi, collettività, food delivery

Le regole e i controlli sopra richiamati, è bene ricordare, si applicano altresì ai pubblici esercizi e altre collettività (es. bar, trattorie, pizzerie, fast-food, ristoranti, mense, esercizi di catering) che somministrano alimenti, anche a titolo gratuito.

Le attività di vendita e/o somministrazione a distanza (es. spesa online, food delivery) hanno altresì il dovere di specificare per iscritto, a seconda dei casi, la lista degli ingredienti e la presenza di allergeni nei singoli alimenti (8,9).

7) Conclusioni provvisorie

I rischi di sicurezza alimentare legati alla contaminazione accidentale degli alimenti con allergeni ovvero la loro inesatta informazione ai consumatori sono gravissimi sotto entrambe le variabili del livello di pericolo, che è potenzialmente letale, e l’alta probabilità di verificazione. (10)

Il livello di tutela dei consumatori vulnerabili è tuttora scarso, in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea, come si è visto (11,12). E non potrà venire migliorato fino a quando la Commissione europea non avrà stabilito regole uniformi per la valutazione del rischio e l’informazione. (13)

Dario Dongo

Note

(1) Ministero della Salute, ex Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Prevenzione, direttore generale dr. Ugo Della Marta. Circolare 0048603-23/12/2024-DGlSAN-MDS-P

(2) Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18

(3) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.8.17

(4) Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18

(5) Dario Dongo. Allergeni, linee guida della Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.9.17

(6) Reg. (UE) 1169/11, articoli 7.1.a, 36

(7) Dario Dongo. Reg. UE 2021/382. Gestione allergeni, cultura della sicurezza, redistribuzione alimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.3.21

(8) Dario Dongo. Ecommerce, quali responsabilità. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.2.18

(9) Si veda il paragrafo 3.1 al precedente articolo di Dario Dongo. Food delivery, i rischi di sicurezza alimentare. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.8.23

(10) Si dubita tra l’altro la carenza di registrazione di notifiche di allerta, da parte degli Stati membri, sul sistema RASFF. Si veda il paragrafo 3.6 nel precedente articolo di Marta Strinati. Contaminated food and food fraud in the EU. ACN Report 2023. FT (Food Times). October 7, 2024

(11) Dario Dongo. Allergeni al ristorante, decesso di una ragazza inglese a Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.10.24

(12) Dario Dongo. Allergies in restaurants, danger guaranteed. German study. FT (Food Times). May 26, 2019

(13) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Allergeni alimentari, urgono linee guida in UE. Position paper. 1.11.24

Dario Dongo
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Dario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.