In tema di indicazione degli allergeni, si solleva da alcune parti una questione formale. È ancora possibile indicare ‘farro’ o ‘frumento’, oppure è necessario precisare ‘grano’? Vale anche la pena chiedersi quali siano le priorità, per la tutela dei consumatori allergici e celiaci.
Grano e dintorni, regolamento UE 1169/11
Il regolamento FIC (‘Food Information to Consumers’) dispone l’obbligo di precisare la natura specifica dei cereali contenenti glutine. (1) In etichetta dei prodotti alimentari preimballati e preincartati, sui cartelli di vendita degli alimenti venduti sfusi, così come nei registri e menù delle collettività che servano i cibi anche a titolo gratuito o caritatevole. (2)
L’Allegato II del regolamento FIC (Sostanze o ingredienti che provocano allergie o intolleranze), a seguito di modifica intervenuta nel 2014, precisa il riferimento al genere ‘grano’ con riguardo alle sue specie ‘farro’ e ‘khorasan’ (noto anche come Kamut). L’allegato II del reg. UE 1169/11 riporta la parola ‘grano’. Senza neppure citare, nel testo ufficiale in lingua italiana, il suo sinonimo ‘frumento’.
‘Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.’
Farro, quale nome?
La Commissione europea, nelle proprie linee guida sull’informazione al consumatore in tema di allergeni, precisa che la parola ‘grano’ deve sempre accompagnare – o in alternativa, sostituire – i termini ‘spelta’ e ‘khorasan’. (4)
I Servizi linguistici di Bruxelles, peraltro, hanno commesso due vistosi errori di traduzione:
1) ‘spelt’ è stato tradotto in ‘spelta’ (e così, Triticum spelta) anziché ‘farro’ (Triticum dicoccum), invece citato in All. II al reg. UE 1169/11,
2) è stata indicata tra gli esempi anche la possibilità di citare la sola parola ‘spelta’, tra le varie opzioni, anziché ‘spelta (grano)’ ovvero ‘grano’. (5)
La formale applicazione del regolamento (UE) 1169/11 nel suo attuale testo, in ogni caso, prescrive di aggiungere la parola ‘grano’, tra parentesi dopo il nome proprio del ‘farro’. Il buon senso suggerirebbe invece di superare gli equivoci sui nomi delle varie specie e consentire l’utilizzo in Italia della denominazione classica e propria, farro, per identificare un cereale la cui identità nel nostro Paese è nota a tutti. Tanto più ai consumatori allergici al grano e ai celiaci che sanno benissimo di doverlo evitare.
Frumento, quale nome?
Il caso del frumento è ancor più singolare. Da tempo immemorabile si coltivano e consumano in Italia varie specie di frumento che appartengono al genere Triticum, della famiglia graminacee. Le specie più diffuse sono il T. aestivum – che comprende il T. vulgare, frumento tenero – ed il T. turgidum a cui appartiene il T. durum, frumento duro.
Il termine ‘frumento’ (dal latino ‘frumentum’) è a tutti gli effetti sinonimo di ‘grano’. Ed è invero così richiamato in ogni vocabolario della lingua italiana, oltreché nelle norme nazionali. Il DPR 187/01 ad esempio specifica la possibilità di impiegare ‘frumento’ nei prodotti diversi da pane e pasta. (6) Ed è anche perciò che sulle etichette di diversi prodotti, dai biscotti alle birre, ancora compare la parola frumento.
In linea teorica, il termine ‘frumento’ dovrebbe venire sostituito con ‘grano’. Specificando ove del caso se si tratti di grano tenero o grano duro. Il buon senso suggerirebbe invece di intervenire sulla versione in lingua italiana del regolamento UE 1169/11, con previsione espressa della possibilità di usare entrambi i nomi in quanto sinonimi.
Allergeni, quali priorità?
I consumatori allergici al grano come quelli celiaci sono ben informati della non-idoneità al consumo, da parte loro, di alimenti e bevande che contengano ‘frumento’ o ‘farro’. Grazie anche alle campagne di informazione proposte da associazioni come Food Allergy Italia – a cui è dedicato il nostro ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’ – e AIC (Associazione Italiana per la Celiachia).
I veri problemi da affrontare – per liberare gli allergici e i celiaci dal rischio concreto di grave pericolo per la salute in ogni occasione di acquisto e somministrazione di cibi – sono ben altri:
– ‘può contenere…’. (7) Etichette, cartelli unici di vendita, menù e registri dei pubblici esercizi ridondano di dichiarazioni illegittime e prive di significato (in) sulla possibile presenza di ogni e qualsivoglia allergene di cui alla fatidica lista di cui in Allegato II al regolamento FIC. In assenza di idonee procedure di autocontrollo, invece prescritte dalle nome in tema di sicurezza alimentare, (8)
– pubblici esercizi. Le notizie sulla presenza di allergeni nei singoli piatti devono venire fornite per iscritto, secondo quanto prescritto nel regolamento europeo e ribadito dal Ministero della Salute. Ma di fatto mancano, o sono del tutto inadeguate (per la ragione di cui al precedente paragrafo), nella quasi totalità dei casi. L’irresponsabilità diffusa si estende alla superficialità dei riscontri alle richieste specifiche di di consumatori allergici, che talora conducono a shock anafilattici con esiti anche letali.
Dario Dongo
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, Allegato II
(2) Cfr. regolamento (UE) n. 1169/11, d.lgs. 231/17
(3) V. reg. UE 2014/78, art. 1
(4) Cfr. Comunicazione della Commissione europea 13.7.2017, ‘riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011’
(5) V. punto 3.1.9, su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC1213%2801%29. La spelta è in effetti una delle tre specie di farro (Triticum monococcum, T. dicoccum e T.spelta). Il suo nome è tuttavia ignoto alla gran parte dei consumatori, fatti soli salvi i cultori di grani antichi https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/grani-antichi-analisi-dei-superfood
(6) V. DPR 187/01, ‘regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari’
(7) Si vedano al riguardo le istanze di FISMA (Fondazione Internazionale per le Scienze Mediche Allergologiche) al Ministero della Salute e al MiSE, tuttora purtroppo inevase, su https://www.foodagriculturerequirements.com/notizie/presenza-accidentale-di-allergeni-le-richieste-della-fisma-ai-ministeri/
(8) Gli inadempimenti in tema di autocontrollo, si ricorda, devono venire sanzionati dalle autorità sanitarie ai sensi del d.lgs. 193/07, articolo 6.6. Si vedano gli articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/etichette-prive-di-informazione-su-allergeni-quali-sanzioni_1, https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/allergeni-tracce-e-sanzioni-risponde-l-avvocato-dario-dongo_1
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.