Canapa, le soglie di THC ammesse sui cibi Made in Italy

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Il Ministero della Salute ha finalmente messo a punto lo schema di regolamento atto a definire le soglie di THC ammesse sui cibi Made in Italy a base di canapa. (1)

Canapa a uso alimentare, virtù nutrizionali e disciplina 

Le proprietà nutritive della canapa hanno consentito ai cibi che ne derivano di raggiungere in breve tempo gli scaffali della grande distribuzione organizzata.

La legislazione in materia è del pari evoluta, in particolare grazie alla legge 242/2016, Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (2)

La superficiale lettura di un parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità il 10.4.18 – da parte della stampa generalista – ha tuttavia causato equivoci e incertezze

In attesa di chiarimenti sulle soglie di THC (tetraidrocannabinolo, sostanza psicotropa) al di sotto delle quali gli alimenti possono venire considerati sicuri, gli operatori e le Autorità di controllo si sono dovuti di fatto affidare al ‘benchmark’ dei limiti stabiliti in altri Paesi, come la Germania.

Canapa a uso alimentare, lo schema di regolamento del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute italiano ha notificato alla Commissione europea, il 30.10.18, un progetto di ‘regolamento recante la definizione di livelli massimi di THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti’. (3)

Lo schema di regolamento offre le seguenti definizioni:

a) ‘Canapa per uso alimentare’ o ‘canapa’, pianta di Cannabis sativa L. rispondente ai requisiti dell’art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013,

b) ‘Alimenti derivati dalla canapa, parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare ai sensi del reg. (UE) 2015/2283’. (4)

L’elenco dei prodotti alimentari derivati dalla canapa, peraltro, si limita a considerare ‘semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi’. (5) Trascurando le infiorescenze di canapa a uso tisana.

Le infiorescenze a uso tisana, nondimeno, sono state escluse dal campo di applicazione del regolamento ‘Novel Foods’ (6) e sono ampiamente diffuse sul mercato nazionale, così come in UE. La loro mancata inclusione nel predetto elenco è perciò causa di ulteriori incertezze. (7)

Canapa a uso alimentare, le soglie di THC ammesse sui cibi Made in Italy

I limiti di THC (8) previsti dal Ministero della Salute variano in relazione ai prodotti alimentari considerati:

semi di canapa (‘inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina’), 2,0 mg/kg,

– farina ottenuta dai semi, idem c.s.

olio ottenuto dai semi di canapa, 5,0 mg/kg,

– integratori alimentari contenenti alimenti derivati dalla canapa, 2,0 mg/kg.

Per alimenti diversi è prevista l’applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006. (9)

I metodi di campionamento e analisi sono infine definiti, in accordo con la legislazione europea applicabile. (10)

Tutto chiaro, ma non abbastanza.

Dario Dongo

Note

(1) L’Italia ha notificato lo schema di regolamento alla Commissione europea, DG Growth, il 30.10.18, Notifica 2018/546/I, su http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=546&mLang=IT

(2) Si vedano al proposito le Linee Guida MiPAAF 22.5.18 per l’applicazione della legge 242/16, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/canapa-sativa-chiarimenti-mipaaf

(3) Come infatti previsto dalla legge 242/2016, all’articolo 5

(4) Cfr. schema di regolamento del Ministero della Salute, articolo 2 (Definizioni), su http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=546&dLang=IT

(5) V. schema di cui in precedente Nota 4, articolo 4 (Alimenti derivati dalla canapa) e Allegato I, di pari oggetto

(6) Cfr. reg. UE 2015/2283. Si veda anche l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/canapa-taglio-tisana-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(7) Con il paradossale risultato di ostacolare gli OSA italiani che intendano confezionare e commercializzare infiorescenze a uso tisana da varietà botaniche registrate e tracciate. Senza tuttavia poter ostacolare la vendita di identici prodotti realizzati in altri Paesi UE, anche a partire da materie prime importate da Paesi extra-UE. In omaggio al principio di libera circolazione delle merci, cui pure è fatto richiamo nello schema ministeriale, all’articolo 7

(8) ‘I limiti massimi di THC totale sono definiti come la somma delle concentrazioni della sostanza (-)-trans- Δ9-THC (*) e del precursore acido non attivo (Δ9-THCA-A)(**).

(*)(-) -trans- Δ9-THC: fra i 4 possibili stereoisomeri è quello esistente in natura;

(**) il precursore acido non attivo (Δ9-THCA-A) rappresenta il 90% della somma delle concentrazioni della sostanza Δ9-THC e dei due precursori acidi non attivi (Δ9-THCA-A e Δ9-THCA-B)’ (Schema regolamento Min. Sal., Allegato II)

(9) Cfr. Reg. CE 1881/06, ‘che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari’. Testo consolidato su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1541539122276&uri=CELEX%3A02006R1881-20180319

(10) Il campionamento di alimenti deve seguire i criteri previsti dal reg. CE 401/2006. Il metodo di analisi segue a sua volta la raccomandazione (UE) 2016/2115, sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti

Alfonso Piscopo
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Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.