Carne di pollo allevato a terra, alcuni dubbi

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La crescente attenzione dei consumAttori verso il benessere animale e il successo delle uova da galline allevate ‘a terra’ ha indotto alcuni operatori a designare così anche le carni di pollo. L’impiego di tale dicitura sulle etichette del pollame solleva però alcuni dubbi.

Allevamento a terra, uova e pollame

Le etichette delle uova possono legittimamente riferire la dicitura ‘da galline allevate a terra’. Allorché le ovaiole – pur senza avere accesso all’aperto – siano libere di muoversi all’interno dei capannoni, anziché venire costrette in gabbie su piani sovrapposti.

Le carni di pollame, viceversa, possono venire designate con una delle diciture previste in un apposito elenco, ove a tutt’oggi non compare la locuzione ‘allevato a terra’.

Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell’allevamento organico o biologico, l’etichettatura (…) non può recare altri termini che quelli di seguito specificati (…):

a) «alimentato con il … % di …»;

b) «estensivo al coperto»;

c) «all’aperto»;

d) «rurale all’aperto»;

e) «rurale in libertà»’. (1)

Allevato a terra, ‘cage-free. Questioni da risolvere

La legislazione in tema d’informazione al consumatore è generalmente intempestiva, nelle riforme, rispetto all’evoluzione delle aspettative dei consumatori. E alle strategie di marketing, invece più pronte nel coglierne le sensibilità emergenti.

L’elenco delle diciture ammesse in etichetta delle carni di pollame sembra essere tassativo. Poiché ciascuna di tali locuzioni corrisponde a un metodo di allevamento, codificato in modo uniforme a livello UE. Non è dato tuttavia escludere che all’indicazione di un metodo di allevamento possa venire aggiunta un’informazione ulteriore, su base volontaria.

Allevato a terra, ‘cage-free. Ipotesi di informazioni facoltative 

Le informazioni facoltative ulteriori, in attesa di riforme nel settore avicolo, devono in ogni caso rispondere ad alcuni essenziali requisiti:

-definizione e rispetto di un apposito disciplinare di allevamento,

-effettiva distintività dei criteri adottati rispetto a quelli stabiliti per legge, in relazione al metodo di allevamento in cui il disciplinare si inquadra, (2)

-chiarezza e non-ambiguità dell’informazione offerta. (3)

L’ingannevolezza di una pratica commerciale, si ricorda, può ricorrere anche quando una notizia risponda al vero. E tuttavia, ‘in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio’. (4)

Attenzione va perciò dedicata all’aspetto visuale dell’etichetta. Posizione e dimensioni delle notizie facoltative, suggestività e coerenza di grafica e immagini valgono a considerarne l’idoneità in termini di chiarezza, trasparenza e non ingannevolezza.

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. reg. CE 543/08 e successive modifiche, articolo 11.1

(2) Es. densità massima, utilizzo di genetiche ad accrescimento non rapido, disponibilità di luce naturale, età minima di macellazione

(3) Nel rispetto dei criteri generali di cui al reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36. Con particolare attenzione al divieto di attribuire a un alimento caratteristiche peculiari invece comuni ai prodotti che appartengono alla stessa categoria (articolo 7.1.c)

(4) V. Codice del Consumo (d.lgs. 206/05), articolo 21

Alfonso Piscopo
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Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.