Etichette alimentari, istruzioni per l’uso

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Istruzioni per l’uso sulle etichette alimentari, un’informazione obbligatoria? Solo in alcuni casi, vediamo quali.

Le istruzioni per l’uso devono venire riportate in etichetta dei prodotti alimentari preimballati – secondo quanto previsto dal regolamento UE 1169/11 – soltanto laddove ‘la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento’. (1)

Tale notizia non è viceversa prevista su alimenti sfusi e preincartati, le cui informazioni obbligatorie sono indicate nel decreto legislativo 231/17. (2)

L’intento del legislatore europeo, si noti bene, non è quello di imporre l’indicazione in etichetta della ‘ricetta per la migliore degustazione del prodotto’. Ogni consumatore è infatti libero di preparare gli alimenti come meglio crede, a proprio insindacabile gusto e giudizio.

È quindi da escludere ogni ipotesi di obbligatorietà delle ‘istruzioni’ per preparare un risotto o condire un piatto di pasta con un sugo pronto o una conserva di pomodoro, ad esempio. Gli stessi tempi di cottura di una pasta, per quanto utili e apprezzati, non possono ritenersi obbligatori. Proprio perché il consumatore può comunque ‘fare un uso adeguato’ del prodotto, a suo piacimento.

L’obbligo scaturisce invece quando – in difetto di istruzioni – l’utente possa esporre a rischio la sicurezza dell’alimento e/o la sua stessa salute. Alcuni esempi:

– ‘da consumare previa cottura’, su carni e preparazioni a base di carni crude, (3)

– modalità di scongelamento e preparazione di alimenti surgelati, onde prevenire l’esposizione a rischi microbiologici,

– accorgimenti utili a prevenire contaminazioni o rotture dei materiali a contatto, ustioni o altri incidenti (es. inidoneità dei contenitori ad alcuni tipi di forno).

Le istruzioni sono altresì indispensabili su prodotti peculiari, poiché parzialmente precotti o destinati a preparazioni ad hoc. Quali sono ad esempio i preparati per torte e budini, piuttosto che i cibi liofilizzati, la cui diluizione – in acqua o altri alimenti liquidi – ha rilievo sia per la realizzazione dell’alimento in conformità alle relative promesse, sia dal punto di vista nutrizionale.

Per ulteriori approfondimenti su etichette e sanzioni, regolamento UE 1169/11 e decreto legislativo 231/17, si veda il nostro eBook gratuito ‘1169 pene’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food.

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, art. 9.1.j

(2) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 19.2

(3) NB: tale indicazione rileva anche ai fini dell’accettabilità dell’alimento sotto i profili microbiologici, ai sensi del reg. CE 2073/05. Non può tuttavia venire utilizzata su preparazioni rivolte al consumo allo stato crudo (es. carpaccio, tartare), poiché risulterebbe contraria ai principi di lealtà dell’informazione (di cui al reg. UE 1169/11, articolo 7). Senza esonerare l’operatore da responsabilità per contaminazioni da batteri patogeni

Alfonso Piscopo
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Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.