Istruzioni per l’uso sulle etichette alimentari, un’informazione obbligatoria? Solo in alcuni casi, vediamo quali.
‘Le istruzioni per l’uso‘ devono venire riportate in etichetta dei prodotti alimentari preimballati – secondo quanto previsto dal regolamento UE 1169/11 – soltanto laddove ‘la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento’. (1)
Tale notizia non è viceversa prevista su alimenti sfusi e preincartati, le cui informazioni obbligatorie sono indicate nel decreto legislativo 231/17. (2)
L’intento del legislatore europeo, si noti bene, non è quello di imporre l’indicazione in etichetta della ‘ricetta per la migliore degustazione del prodotto’. Ogni consumatore è infatti libero di preparare gli alimenti come meglio crede, a proprio insindacabile gusto e giudizio.
È quindi da escludere ogni ipotesi di obbligatorietà delle ‘istruzioni’ per preparare un risotto o condire un piatto di pasta con un sugo pronto o una conserva di pomodoro, ad esempio. Gli stessi tempi di cottura di una pasta, per quanto utili e apprezzati, non possono ritenersi obbligatori. Proprio perché il consumatore può comunque ‘fare un uso adeguato’ del prodotto, a suo piacimento.
L’obbligo scaturisce invece quando – in difetto di istruzioni – l’utente possa esporre a rischio la sicurezza dell’alimento e/o la sua stessa salute. Alcuni esempi:
– ‘da consumare previa cottura’, su carni e preparazioni a base di carni crude, (3)
– modalità di scongelamento e preparazione di alimenti surgelati, onde prevenire l’esposizione a rischi microbiologici,
– accorgimenti utili a prevenire contaminazioni o rotture dei materiali a contatto, ustioni o altri incidenti (es. inidoneità dei contenitori ad alcuni tipi di forno).
Le istruzioni sono altresì indispensabili su prodotti peculiari, poiché parzialmente precotti o destinati a preparazioni ad hoc. Quali sono ad esempio i preparati per torte e budini, piuttosto che i cibi liofilizzati, la cui diluizione – in acqua o altri alimenti liquidi – ha rilievo sia per la realizzazione dell’alimento in conformità alle relative promesse, sia dal punto di vista nutrizionale.
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Dario Dongo
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, art. 9.1.j
(2) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 19.2
(3) NB: tale indicazione rileva anche ai fini dell’accettabilità dell’alimento sotto i profili microbiologici, ai sensi del reg. CE 2073/05. Non può tuttavia venire utilizzata su preparazioni rivolte al consumo allo stato crudo (es. carpaccio, tartare), poiché risulterebbe contraria ai principi di lealtà dell’informazione (di cui al reg. UE 1169/11, articolo 7). Senza esonerare l’operatore da responsabilità per contaminazioni da batteri patogeni
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.