La commercializzazione dei prodotti della pesca – vale a dire, tutti gli animali marini o di acqua dolce (a eccezione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, nonché tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali (1) – è soggetta ad apposite informazioni agli operatori economici e ai consumatori, supplementari rispetto alle regole generali. Un approfondimento.
1) Food Information Regulation (EU) No 1169/11
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (2) (FIR) stabilisce i criteri e i requisiti generali di informazione da trasferire agli operatori economici e ai consumatori, nonché alle collettività a questi ultimi equiparate, in relazione alla generalità degli alimenti. Vale la pena a tale riguardo precisare che:
– l’elenco delle informazioni obbligatorie sui prodotti preconfezionati, stabilito all’articolo 9 del FIR, è soggetto alle deroghe (modifiche e integrazioni) stabilite da altre normative UE e nazionali eventualmente applicabili, con riguardo sia alle norme verticali (cioè applicabili alla generalità dei prodotti, al ricorrere di determinate circostanze. E.g. nutrition and health claims), sia a norme verticali che si applicano a singole categorie di alimenti (i.e. prodotti della pesca) (3)
– le informazioni relative agli alimenti venduti sfusi e preincartati, oltreché quelli forniti dalle collettività ai consumatori, sono a loro volta soggette a normative verticali (i.e. prodotti della pesca, ortofrutta), oltreché alle legislazioni nazionali, le quali ultime sono soggette all’unico requisito generale di indicazione della presenza degli allergeni di cui in Allegato II al FIR
– le notizie obbligatorie e volontarie possono venire trasmesse attraverso le etichette (o nastri e fascette che accompagnano gli alimenti), documenti commerciali che precedano o accompagnino la consegna (nelle transazioni tra operatori, B2B), cartelli esposti in prossimità dei cibi in vendita allo stato sfuso (ovvero preincartati per la vendita diretta), menù e registri anche elettronici (per l’informazione da parte delle collettività).
2) Prodotti della pesca, informazioni supplementari per gli operatori e i consumatori
Disposizioni specifiche di informazione agli operatori economici e ai consumatori, per quanto attiene ai prodotti della pesca, sono stabilite previste nell’OCM pesca (Reg. EU No 1379/2013), (4) il Reg. (EC) No 2406/96 (5), il Reg. (EC) n. 1224/2009 (6) e il suo Regolamento di esecuzione (EU) No 404/2011. (7) Nel 2023 la Commissione europea ha pubblicato un rapporto sullo stato di attuazione dell’OCM pesca, (8) oltre a una guida tascabile sull’etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (9) con apposita sezione dedicata a ‘domande e risposte’. (10,11)
2.1) OCM pesca
Fishery and aquaculture products CMO (common market organization) o OCM pesca, Reg. (EU) No 1379/2013 prevede informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal FIC Regulation. La commercializzazione ai consumatori e le collettività dei prodotti della pesca, inclusi i pesci freschi o refrigerati (bensì esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesci) (12,13) – indipendentemente dall’origine e dal metodo di commercializzazione – deve venire accompagnata dalle seguenti informazioni, tramite adeguati contrassegni o etichette, o documenti commerciali: (14, 15, 16, 17)
- denominazione commerciale della specie e suo nome scientifico (18)
- metodo di produzione (e.g. ‘pescato’, ‘pescato in acque dolci’, ‘allevato’)
- zona di cattura (19) o allevamento e categoria di attrezzi da pesca utilizzati. (20)
- ‘decongelato’, ove del caso, (21) al di fuori dei casi in cui il congelamento costituisca una fase tecnologica necessaria del processo produttivo (22)
- termine minimo di conservazione, ‘ove appropriato’ (i.e. prodotti congelati).
2.2) OCM pesca, informazioni volontarie
Le informazioni volontarie previste dal Reg. (EU) n. 1379/2013 riguardano:
– data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura
– data e porto di sbarco (23)
– notizie di maggior dettaglio sul tipo di attrezzi da pesca (24)
– nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del
peschereccio
– informazioni di tipo ambientale
– informazioni di tipo etico e/o sociale
– informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione
– dichiarazione nutrizionale.
2.3) Regolamento (CE) 2406/96
Reg. (EC) No 2406/96 a sua volta stabilisce norme comuni di commercializzazione di taluni prodotti della pesca, inclusi i prodotti non trasformati, come definiti al suo articolo. 3.
Tali norme riguardano:
– categorie di freschezza, definite per i pesci in Extra, A, B, sulla base dei requisiti definiti in Allegato I.
La categoria di freschezza deve venire indicata in caratteri leggibili e indelebili di altezza minima 5 cm, su etichette apposte sulle partite (i.e. cassette di pesce);
– calibro, definito sulla base del peso o il numero di unità per kg, nonché dei criteri di cui in Allegato II. La categoria di calibro e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili e indelebili, di un’altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.
L’indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile del peso netto in chilogrammi è apposta su ogni partita. Per partite commercializzate in casse standardizzate, l’indicazione del peso netto non è necessaria, qualora dalla pesatura effettuata prima della commercializzazione risulti che il contenuto delle casse corrisponde a quello presunto espresso in kg.
I prodotti provenienti da Paesi terzi a loro volta riportano l’indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile di:
- Paese d’origine, in caratteri latini di altezza minima 20 mm
- denominazione scientifica e commerciale della specie
- modo di presentazione
- categoria di freschezza e categoria di calibro
- peso netto in kg dei prodotti contenuti negli imballaggi
- data di classificazione e data di spedizione
- nome e indirizzo dello speditore. (25)
3) Rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
La rintracciabilità di tutte le partite dei prodotti di pesca e acquacoltura – in tutte le fasi della filiera, dalla pesca e la cernita fino alla vendita al dettaglio (26) – viene garantita attraverso le informazioni prescritte dal Reg. (CE) n. 1224/09.
Gli operatori (27) devono infatti disporre di sistemi e procedure volti a identificare i fornitori delle partite (28) di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e gli operatori a cui sono stati forniti i prodotti, in modo da fornire tali informazioni alle autorità competenti che ne facciano richiesta. Le informazioni da inserire in etichettatura riguardano: (29, 30)
– numero di identificazione di ogni partita (31)
– numero di identificazione e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura
– codice FAO alfa 3 di ogni specie (32)
– data delle catture o data di produzione (33)
– quantitativi di ciascuna specie in kg di peso netto o, se del caso, numero di individui
nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la
conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui
nome e indirizzo dei fornitori (34)
– informazioni ai consumatori previste all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013. (35)
3.1) Norme di attuazione
Le modalità di applicazione delle disposizioni per la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti della pesca e l’acquacoltura di cui al Reg. (EC) No 1224/2009 sono definite nel Regolamento di esecuzione (EU) No 404/2011. In estrema sintesi:
– i ‘prodotti della pesca e dell’acquacoltura’ sono definiti come ‘tutti i prodotti di cui al capitolo 3, alla sotto rubrica 1212 21 00 del capitolo 12 e alle voci 1604 e 1605 36 del capitolo 16 della nomenclatura combinata stabilita dal Regolamento (EEC) No 2658/87′ (37, 38)
– le informazioni richieste dal Reg. (CE) n. 1224/2009 devono venire fornite sull’etichetta o l’imballaggio della partita, oppure sul documento commerciale che accompagna fisicamente la partita (39, 40)
– le predette informazioni possono venire apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione quali un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo (i.e. RFID) oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite devono rimanere disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, in modo da consentire la loro condivisione alle autorità competenti degli Stati membri.
Il marchio di identificazione previsto dal Reg. (EC) No 853/2004, in seguito all’adozione del Regolamento delegato (UE) 2024/1141, deve venire aggiornato con la sigla ‘UE’ (o ‘EU’, in base della lingua ufficiale adottata nei singoli Stati membri) al posto della sigla ‘CE’ (o ‘EC’), entro il 31 dicembre 2028. (41)
4) Conclusioni provvisorie
I regolamenti europei sopra richiamati, se pure adottati con obiettivi diversi, si sovrappongono in diverse parti nei loro risvolti applicativi. Una sintesi aggiornata dei loro requisiti potrebbe semplificare le attività degli operatori della filiera e delle autorità competenti ai controlli ufficiali.
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj
(2) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj (ultima versione consolidata attualmente in vigore: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2018-01-01)
(3) Reg. (EU) No 1169/2011, articolo 10
(4) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Testo consolidato al 25.4.20 http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/2020-04-25
(5) Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Testo consolidato al 2.6.05
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/2005-06-02
(6) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Testo consolidato al 9.1.24 http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/2024-01-09
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Testo consolidato al 14.7.20
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/2020-07-14)
(8) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. L’attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (COM/2023/101 final).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0101
(9) European Commission. A pocket guide to the EU’s new fish and aquaculture consumer labels. Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-79-43893-6, https://doi.org/10.2771/86800 (versione italiana: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2016-09/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_it.pdf)
(11) Secondo il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), solo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è competente nell’interpretazione giuridica del diritto comunitario. Pertanto, i documenti della Commissione sono da intendersi come “linee guida” nell’attuazione delle disposizioni normative di riferimento.
(12) Di cui alla voce 0304 della nomenclatura combinata.
(13) V. allegato I, lettera a) del reg. (UE) n. 1379/2013.
(14) V. art. 35, par. 1 del reg. (UE) n. 1379/2013.
(15) Per i prodotti non preimballati della pesca e dell’acquacoltura le informazioni obbligatorie possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster
(16) Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l’avvertenza che il prodotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da Paesi diversi
(17) È prevista la possibilità di esenzione di tali requisiti da parte degli Stati membri solo per i ‘piccoli quantitativi’ di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore che non superino un valore di 50 euro al giorno.
(18) Il decreto 22 settembre 2017 – Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/14/17A07599/sg) contiene le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche presenti all’allegato 1. L’elenco è presente anche sul sito della Commissione europea per le ‘Denominazioni commerciali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura’ (v. https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/home_it). Per la denominazione scientifica delle specie ittiche presenti in allegato 1, sono altresì conformi le denominazioni indicate, quali sinonimi, nel sistema di informazione FishBase e nel database ASFIS.
(19) I prodotti della pesca catturati in mare possono venire indicati con il codice della zona di pesca FAO su base volontaria. Le informazioni obbligatorie riguardano il nome dell’area di cattura e, per i prodotti provenienti da Nord- Est Atlantico, Mediterraneo e Mar Nero, la sotto-area o divisione, insieme a una denominazione di facile comprensione per il consumatore, una mappa o un pittogramma (es. catturato nel Mediterraneo occidentale + Mar Tirreno/mappa/pittogramma). I prodotti selvatici di acqua dolce devono vedere indicati il corpo d’acqua e la nazione di cattura (es. catturato in acqua dolce (freshwater) a Tiefer See, Germania)
(20) Come previsto nella prima colonna dell’allegato III del reg. (UE) n. 1379/2013. Se la partita è costituita da prodotti pescati con diversi attrezzi di pesca, essi devono essere interamente definiti in etichettatura.
(21) La dicitura ‘decongelato’ non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito; b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; c) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III,
sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di venire sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o a una combinazione di uno di
questi processi
(22) Reg. (UE) n. 1169/2011, Allegato VI, parte A, punto 2, lettera ‘b’
23 È possibile precisare, ad esempio, il nome del porto ove il pesce è stato sbarcato per la prima volta
(24) Reg. (UE) n. 1379/2013, Allegato III, seconda colonna. È altresì possibile indicare tecniche di pesca non elencate (i.e. a mano o in immersione subacquea)
(25) Reg. (CE) n. 2406/96, articolo 4, paragrafi 1 e 2; articolo 5.2; articolo 7.1; articolo 8, paragrafi 1-3; articolo 11
(26) Reg. (CE) n. 1224/2009, art. 58, paragrafi 1-3
(27) Operatore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
(28) Partita: quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura
(29) Reg. (CE) n. 1224/2009 art. 58, paragrafi 4 e 5
(30) Le informazioni elencate alle lettere da ‘a’ a ‘f’ non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati nell’Unione con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell’articolo 12, paragrafo 5 del medesimo regolamento, e ai
prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o allevati
(31) Le informazioni relative alla zona ove il prodotto è stato catturato o allevato sono: a) la zona geografica interessata, quale definita all’articolo 4, punto 30, del reg. (CE) n. 1224/2009, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell’ambito della legislazione dell’Unione; b) il nome della zona di cattura o
produzione in conformità all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per le catture di altri stock o gruppi di stock, prodotti della pesca catturati in acque dolci e prodotti dell’acquacoltura
(32) V. https://www.fao.org/fishery/en/collection/asfis
(33) Le informazioni relative alla data delle catture possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture
(34) Le informazioni relative ai fornitori riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell’operatore. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004
(35) Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio
(36) Le informazioni richieste non si applicano alle voci 1604 e 1605
(37) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj (ultima versione consolidata attualmente in
vigore: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2024-01-01)
(38) Reg. (UE) n. 142/2011, art. 66
(39) Reg. (UE) n. 404/2011, art. 67.5
(40) Quando le informazioni vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, il numero di identificazione deve venire apposto sulla partita corrispondente
(41) Reg. delegato (UE) 2024/1141, art. 2; Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato II, parte B, punto 8