Prosegue l’analisi del c.d. decreto sanzioni – approvato l’11.12.17 dal Consiglio dei Ministri – per l’applicazione del regolamento UE 1169/11. (1)
A seguire, l’illustrazione del TITOLO III – Adeguamento delle norme nazionali sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, e relative sanzioni.
CAPO I – Norme nazionali, adeguamento
Lotto o partita di prodotti, identificazione (articolo 17). ‘Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche’.
I prodotti alimentari non possono venire posti in vendita senza riportare l’indicazione del lotto di appartenenza.
Il lotto è determinato e apposto sotto la propria responsabilità dal produttore, o dal confezionatore, o dal primo venditore stabilito in UE.
Deve figurare in etichetta o sulla confezione degli alimenti preimballati, ovvero sull’imballo o recipiente di quelli non preimballati. (2)
L’indicazione del lotto deve risultare ‘facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile’. (3) È preceduto dalla lettera «L», salve le ipotesi in cui sia riportato in modo da essere comunque facilmente distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. (4)
‘L’indicazione del lotto non è richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull’imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli, all’uscita dall’azienda agricola, nei seguenti casi:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
2) avviati verso organizzazioni di produttori;
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all’articolo 44 del regolamento (UE 1169/11);
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2’. (5)
Distributori automatici (articolo 18). Nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono venire riportate in lingua italiana – sui distributori e in relazione a ogni singolo prodotto – le seguenti indicazioni:
– lista ingredienti,
– allergeni,
– nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.
Fatte salve indicazioni obbligatorie ulteriori, previste per la vendita tramite distributori automatici di specifiche categorie di alimenti. (6)
Alimenti non preimballati (articolo 19). Un apposito cartello applicato ai recipienti o ‘altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile’ nei comparti di vendita ove sono esposti i prodotti alimentari sfusi e preincartati (7) deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
– denominazione dell’alimento,
– lista ingredienti,
– ingredienti allergenici,
– modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario (?),
– data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
– titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume
– percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati,
– designazione ‘decongelato’, ove del caso. (8)
Un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale’ – tenuti bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione – possono venire alternativamente utilizzati per esporre le informazioni obbligatorie di cui sopra in relazione ai prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia. A condizione, si noti bene, che gli allergeni siano riferiti ai singoli prodotti.
Sono fatte salve le le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati. E le prescrizioni eventualmente stabilite nei disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP.
In caso di fornitura diretta alle collettività, (9) le notizie possono venire trasferite sui documenti commerciali, anche in modalità telematica. (10)
Per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello può venire applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
Le acque potabili non preconfezionate servite dalle nelle collettività devono riportare, ove del caso, le denominazioni di vendita ‘acqua potabile trattata’ o ‘acqua potabile trattata e gassata’ (in caso di aggiunta di anidride carbonica).
I prodotti dolciari e da forno venduti a pezzo o alla rinfusa, ‘generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto’, benché all’origine preconfezionati, possono riportare le notizie obbligatorie sul solo cartello o sul contenitore, purché facilmente visibili e leggibili.
Nelle fasi anteriori alla consegna al consumatore e alle collettività, le notizie di base previste per gli alimenti non preimballati (denominazione, lista ingredienti, allergeni) – oltre a nome o ragione sociale o marchio depositato e indirizzo dell’OSA e codice di lotto – possono venire fornite solo sui documenti commerciali, anche in modalità telematica. A condizione che tali documenti precedano o accompagnino le singole consegne.
Allergeni, informazione nei pubblici esercizi. Come già indicato in nota Min. Sal. 6.2.15, l’indicazione sulla presenza di ingredienti allergenici deve venire sempre fornita per iscritto – in lingua italiana e di facile lettura – ‘in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività’. Attraverso un ‘menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista’. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le notizie devono risultare anche su registri cartacei facilmente reperibili.
‘Decongelato’, obbligo di informazione scritta da parte delle collettività. I pubblici esercenti oltreché i gestori di mense ed esercizi di catering hanno altresì l’obbligo di informare gli avventori quando l’alimento sia decongelato. (11)
Vendita B2B a soggetti diversi dalle collettività (articolo 20). Nelle ipotesi di cessione di prodotti alimentari – ivi compresi i semilavorati – a industria, utilizzatori commerciali intermedi e artigiani (per i loro ‘usi professionali’ o in vista di ulteriori lavorazioni) è prescritta notizia di denominazione, allergeni, quantità netta, nome o ragione sociale o marchio depositato dell’operatore e lotto. Anche tramite documenti commerciali e per via telematica. Fatto salvo il dovere generale di trasmettere tutte le notizie che il ricevente dovrà a sua volta trasmettere al consumatore finale. (12)
CAPO II – Norme nazionali, sanzioni
Lotto, sanzioni (articolo 21). Omissione del lotto, sanzione da 3.000 a 24.000 euro. Utilizzo di modalità differenti da quelle prescritte, pena € 1.000-8.000.
Distributori automatici, pene (articolo 22). Omessa indicazione degli allergeni sui singoli alimenti, multa di €5.000-40.000 ‘salvo che il fatto costituisca reato’. Altre violazioni, compreso il mancato utilizzo della lingua italiana, €1.000-8.000.
Alimenti non preimballati e cibi offerti dalle collettività, sanzioni (articolo 23). Omessa indicazione degli ingredienti allergenici nei singoli prodotti, multa di € 3.000-24.000 ‘salvo che il fatto costituisca reato’.
Indicazione allergeni con modalità difformi da quelle stabilite, pena di € 1.000-8.000 che si dimezza in caso di soli errori formali. (13) Omissione notizie obbligatorie nelle cessioni B2B anteriori alla consegna a consumatore finale e collettività, €500-4.000.
Cessioni B2B a operatori diversi dalle collettività, pena (articolo 24). Omissione informazioni dovute, €500-4.000.
Le microimprese, si ricorda, beneficiano di riduzione delle sanzioni fino a un terzo. (14)
L’analisi prosegue, nell’articolo a seguire, mediante illustrazione delle norme finali del decreto (mutuo riconoscimento, autorità competenti, procedure, periodo transitorio).
Dario Dongo
Note
(1) ‘decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE’
(2) Fatte salve alcune ipotesi di semplificazione, cui già abbiamo fatto cenno in precedente articolo
(3) Il requisito della indelebilità può venire adempiuto anche mediante scrittura manuale, in caso di produzioni artigianali. In ogni caso, l’indelebilità deve venire verificata su ogni confezione, con particolare attenzione agli inchiostri di stampa termica che possono talora risultare illeggibili a seguito di semplici attività di movimentazione e manipolazione degli imballi
(4) Ad esempio, mediante identificazione dell’unità di vendita citando scadenza o TMC con giorno e mese. NB: il lotto assolve alla primaria funzione di agevolare la gestione di eventuali crisi di sicurezza alimentare. Di conseguenza, la sua codifica su base giornaliera può risultare inadeguata, in caso di grandi volumi di produzione e/o confezionamento
(5) Fermi restando i doveri di rintracciabilità e identificazione del lotto di appartenenza, indispensabili ai fini della gestione di eventuali azioni correttive (ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 19), mediante appositi codici da riportare negli imballaggi esterni
(6) Ad esempio, l’indicazione ‘prodotto da consumarsi solo dopo bollitura’, in aggiunta a varie altre, da apporre sul frontale delle macchine erogatrici di latte crudo (v. intesa Stato-Regioni 25.1.07, ordinanza ministeriale 10.12.08)
(7) Nonché ‘i prodotti non costituenti unità di vendita’ di cui al reg. UE 1169/11, articolo 2.2,e (es. conserve ittiche o vegetali in grandi confezioni ‘da banco’, vendute previo frazionamento e preincarto su richiesta dell’acquirente)
(8) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VI, punto 2
(9) Si intende per collettività ‘qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale’ (reg. UE 1169/11, art. 2.2.d)
(10) Con doverosa attenzione a provvedere puntuali aggiornamenti, in caso di variazione delle notizie obbligatorie (con peculiare attenzione agli allergeni)
(11) Fatti salvi i casi di deroga di cui al regolamento UE 1169/11, Allegato VI, Parte A punto 2 (la cui applicazione ai cibi somministrati merita opportuni chiarimenti)
(12) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 8.8. Di fatto, le cessioni B2B possono fruire della deroga citata all’articolo 20 nel solo caso in cui la destinazione ultima dei prodotti sia una collettività (in quanto non obbligata a comunicare la lista completa degli ingredienti)
(13) Es. indicazione di ‘Kamut TM’ anziché ‘grano khorasan’
(14) Cfr. decreto sanzioni, articolo 27.3. Si intendono come microimprese quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.