L’analisi del decreto sanzioni relative al regolamento UE 1169/11 approvato l’11.12.17 dal Consiglio dei Ministri si conclude con l’esame di autorità competenti e procedure.
TITOLO IV – Disposizioni finali
Mutuo riconoscimento (articolo 25). Le disposizioni nazionali che integrano il reg. UE 1169/11 non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altri Stati membri UE ed EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e Turchia. (1)
Autorità competenti (articolo 26). Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) è designato quale autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto.
Il governo ha però fatto marcia indietro rispetto alla scellerata ipotesi – ventilata in precedenza – di escludere le competenze di altre autorità. (2)
L’autorità sanitaria mantiene quindi un https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/ nei controlli e le sanzioni, come invocato da più parti e ribadito, da ultimo, nel regolamento UE 2017/625.
Procedure (articolo 27). L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative seguono i criteri stabiliti nella legge 689/81. (3)
Nel caso di accertamento per la prima volta nei confronti di un operatore di sole violazioni ‘sanabili’ – in relazione alle quali sia prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria – l’autorità è tenuta a ricorrere a una preventiva diffida. (4)
È altresì prevista la possibilità di una riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora si proceda al suo pagamento nei cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. (5)
Le microimprese (6) possono beneficiare di riduzioni della sanzione amministrativa fino alla metà.
Le forniture a ‘organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti’ sono esentate dalle sanzioni previste dal decreto, con eccezione di quelle relative alla data di scadenza e al l’indicazione degli allergeni.
Infine, le sanzioni non sono applicabili qualora gli alimenti immessi sul mercato siano corredati ‘da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto’. (7)
Periodo transitorio (articolo 28). ‘Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.’
D.lgs. 109/81, abrogazione parziale (articolo 30). Il fatidico ‘decreto etichettatura’, già sottoposto a numerosi aggiornamenti nel corso dei 36 anni di onorato servizio, viene definitivamente abrogato. Fatta salva la sua sola norma che ha introdotto l’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento dei prodotti realizzati in Italia, come di recente aggiornata. (8)
Entrata in vigore (articolo 31). Il ‘decreto sanzioni’ entrerà in vigore nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dario Dongo
Note
(1) Una clausola di stile tuttavia priva di applicazione concreta, posto che le norme di cui al titolo III del decreto attengono a:
– codice di lotto, soggetto a regole armonizzate (dir. 91/2011/UE),
– distributori automatici e collettività, inevitabilmente soggetti alle disposizioni del decreto in quanto localizzati in Italia,
– Informazioni di base nelle cessioni B2B che devono in ogni caso venire registrate ai fini della rintracciabilità di cui al reg. CE 178/02, articolo 18
(2) Il MiPAAF ha dovuto altresì rinunciare ai ‘piccioli’ che aveva provato ad assicurarsi nella precedente versione del decreto. Il suo articolo 6.3 prevedeva infatti che il 50% dei proventi delle sanzioni venisse riassegnato per il 35% al Mi.P.A.A.F. e il 15% alla Salute, ‘per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri’
(3) Cfr. legge 689/81, c.d. legge di depenalizzazione. Il decreto sanzioni ne richiama in particolare il Capo I (sanzioni amministrative), Sezioni I (principi generali) e II (applicazione)
(4) V. legge 114/2016, articolo 1, comma 3. ‘Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981’,
(5) V. legge 116/2014, articolo 1, comma 4. ‘Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione’
(6) Si qualificano come microimprese gli esercizi icon meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro
(7) Vale a dire nei casi di tempestiva ri-etichettatura dei prodotti, ovvero di correzione dei cartelli o registri nei casi di vendita di alimenti sfusi e preincartati nonché di somministrazione
(8) Cfr. d.lgs. 145/2017, in vigore dal 5.4.18. L’omessa indicazione della sede dello stabilimento sui prodotti realizzati in Italia, ai sensi del citato decreto, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.