Brexit, nuove regole per import e export di alimenti

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2025
Brexit

La Brexit è al nastro di partenza, con decorrenza ufficiale dall’1.1.21. Import ed export di alimenti tra UE e UK sono soggetti a nuove regole con impatto, tra l’altro, su etichettatura e marketing standard. Dettagli a seguire.

Brexit, ultime notizie

Con l’accordo di recesso dall’Unione europea, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, il Regno Unito è diventato un Paese terzo. La fase transitoria – durante la quale in UK continuano ad applicarsi le disposizioni UE, senza alcun impatto su dogane e fiscalità – termina il 31.12.20. A partire dal giorno successivo, l’Inghilterra esce sia dal mercato interno, sia dall’unione doganale. (1)

I negoziati per il riconoscimento di equivalenza dei due sistemi giuridici e la semplificazione delle regole da applicare agli scambi commerciali – il cui valore complessivo è stimato in circa 775 miliardi di euro l’anno – sono stati avviati il 2.3.20. Avrebbero dovuto concludersi entro il 31.10.20, ma i negoziatori sono ai ferri corti sulle quote di pesca e i diritti dei pescherecci battenti bandiere degli Stati membri UE sulle acque britanniche. (2)

Import e export di alimenti tra UK e UE, 7 novità

Il legislatore britannico ha recepito solo alcune delle regole vigenti in UE. Le linee guida governative spiegano dunque le regole da applicare a partire dall’1.1.21. (3) Con specifico riguardo all’immissione in commercio di varie merci, oltreché a dichiarazioni doganali e applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax, VAT).

L’etichettatura di alimenti e bevande è soggetta ad alcune modifiche, per quanto attiene in particolare a:

1) indirizzo dell’operatore responsabile,

2) marchi di identificazione e bolli sanitari,

3) prodotti biologici, regole e logo,

4) Paese di origine, ‘origine UE’,

5) miscele di oli d’oliva, origine,

6) mix di frutta e verdura, carni, uova,

7) Geographical Indications (GIs, es. DOP, IGP, STG). (4)

1) Indirizzo dell’operatore responsabile

Le linee guida pubblicate il 14.10.20 dal governo di Londra indicano una fase di transizione per aggiornare l’indirizzo dell’operatore responsabile sulle etichette degli alimenti preimballati e le caseine a vendersi in Regno Unito:

– dall’1.1.21 al 30.9.22 si può continuare a utilizzare l’indirizzo di un operatore in UE, Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

– dall’1.10.22 dovrà venire obbligatoriamente riportato l’indirizzo di un operatore (o importatore) con sede in Gran Bretagna.

Già a partire dall’1.2.21 gli alimenti preconfezionati in Regno Unito devono invece riportare in etichetta l’indirizzo di un operatore – o dell’importatore – basato in UE o Irlanda del Nord. I prodotti di provenienza UK sono soggetti ai requisiti applicati a quelli in arrivo dai Paesi terzi.

2) Marchi di identificazione e bolli sanitari

Nuovi bolli sanitari (per le carni fresche) e marchi di identificazione (per gli altri prodotti di origine animale) devono venire apposti, dall’1.1.21, sui prodotti di origine animale realizzati e immessi sul mercato in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero esportati al di fuori del Regno Unito.

I requisiti specifici su dimensioni e caratteri dei nuovi marchi e bolli sono indicati in apposita linea guida 15.10.20 della Food Standard Agency (FSA). (5) Ed è tuttora in discussione una proposta di regime transitorio, per posticipare di 21 mesi l’aggiornamento delle etichette dei soli alimenti prodotti e destinati a rimanere sul mercato inglese.

3) Produzioni bio

Nuove regole per la produzione, lavorazione ed etichettatura di alimenti e mangimi biologici sono introdotte in Regno Unito, a decorrere dall’1.1.21. (6) Applicando criteri in apparenza simili a quelli vigenti in UE. Nondimeno:

– la Gran Bretagna riconosce l’equivalenza dei prodotti biologici europei ai propri solo fino al 31.12.21,

– l’Unione europea non ha ancora deciso se riconoscere come biologici gli alimenti e i mangimi registrati in UK a partire dall’1.1.21, e se il logo biologico dell’UE potrà venire ancora venire utilizzato su tali prodotti. (7)

La piattaforma informatica TRACES NT (TRAde Control and Export System New Technology) – utilizzata per facilitare lo scambio di dati per l’importazione di animali, alimenti e piante bio in UE – viene sostituita in UK da un sistema manuale provvisorio.

4) Paese di origine, ‘origine UE

I soli prodotti dell’Irlanda del Nord possono continuare a venire designati in etichetta come ‘origine UE’. Quelli realizzati in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) dovranno invece rimuovere tale contrassegno – e non potranno venire indicati come tali, neppure quali ingredienti di altri alimenti – a partire dall’1.1.21.

Gli alimenti prodotti e venduti in Gran Bretagna potranno invece mantenere l’indicazione ‘origine UE’ fino al 30.9.22.

5) Miscele di oli d’oliva, origine

Le miscele di oli d’oliva potranno riferire l’origine ‘UE’ e/o ‘non UE’ solo allorché commercializzate in Northern Ireland. Le etichette dei prodotti venduti in Gran Bretagna dovranno invece riferire, dall’1.10.22:

– la dicitura ‘miscela di oli d’oliva provenienti da più paesi’, o simile,

– l’elenco di ogni Paese di origine, ovvero

– il nome del trading bloc a cui si applica un regional trade agreement, (es. ‘blend of olive oils of European Union origin’).

La novità consiste dunque, di fatto, nell’eliminazione della facoltà di indicare ‘non-UE‘ e il conseguente onere di precisare i singoli Paesi di provenienza degli oli extra-UE (es. Turchia, Tunisia). Un’idea che merita considerazione anche da parte del legislatore europeo.

6) Mix di frutta e verdura, carni, uova

L’origine dei mix di frutta e verdura, qualora non precisata coi nomi dei singoli Paesi, a decorrere dall’1.10.20 dovrà venire indicata con la dicitura ‘UK’ e/o ‘non-UK’. Altrettanto dicasi per le carni bovine e quelle macinate. (4)

Quanto alle uova, la Gran Bretagna ha aggiornato i propri standard su produzione e vendita, da ultimo il 2.7.20. Nondimeno, anche le uova britanniche sono soggette dall’1.1.21 ai requisiti d’importazione stabiliti in UE per i prodotti d’origine animale in arrivo dai Paesi terzi.

7) Geographical Indications (GIs)

Un nuovo sistema di GIs, in linea con le regole previste dal WTO (World Trade Organization), viene introdotto in Gran Bretagna. Le etichette delle DOP, IGP e STG del Regno Unito dovranno venire aggiornate coi nuovi logo ‘Designated Origin’, ‘Geographic Origin’, ‘Traditional Speciality’ – ‘UK-protected’. (8)

I logo britannici di protezione delle GIs dovranno venire inseriti entro l’1.2.24, sui prodotti registrati prima dell’1.1.21, e fin da principio sulle nuove registrazioni. Le DOP, IGP e STG britanniche protette in UE potranno in ogni caso mantenere il logo europeo – in aggiunta di quello del Regno Unito – anche a seguito del periodo transitorio.

Marketing standards post Brexit

L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, alle condizioni finora definite, fa venire meno l’applicazione del principio di mutuo riconoscimento. (9) Ciò comporta che le derrate in arrivo dall’Inghilterra debbano rispondere sia alle regole UE, sia a quelle eventualmente stabilite nei singoli Stati membri.

Il governo di Londra a sua volta sottolinea come i marketing standards potranno comportare variazioni significative su alimenti la cui disciplina è stata finora armonizzata a livello europeo. (10) Tra questi si segnalano frutta e verdura, vini, manzo e vitello, carni avicole, uova, uova da cova e pulcini, luppolo.

Dario Dongo e Giulia Torre

In copertina un’immagine di Cartooning for Peace

Note

(1) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759019/25_November_Agreement_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_and_the_European_Atomic_Energy_Community.pdf

(2) Jim Brundsen, Peter Foster, George Parker. Michel Barnier to signal lack of Brexit breakthrough on key issues. Financial Times. 3.11.20, https://www.ft.com/content/9913f4cd-3d4e-42dd-b35a-b08be5026c53

(3) V. https://www.food.gov.uk/business-guidance/the-uk-transition e https://www.legislation.gov.uk/

(4) V. https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021

(5) Guidance on health and identification marks that applies from 1 January 2021. https://www.food.gov.uk/business-guidance/guidance-on-health-and-identification-marks-that-applies-from-1-january-2021

(6) Trading and labelling organic food from 1 January 2021, Guidance. V. https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january-2021

(7) I produttori di alimenti e mangimi biologici del Regno Unito potranno utilizzare il logo europeo solo se:

–  l’organo di controllo è autorizzato dall’UE a certificare i prodotti del Regno Unito per l’export in UE,

– Il Regno Unito e l’UE riconosceranno standard reciproci attraverso un accordo di equivalenza

(8) Protecting food and drink names from 1 January 2021, https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-from-1-january-2021

(9) Secondo il principio di mutuo riconoscimento i prodotti che sono venduti legalmente in un Paese della European Economic Area (EEA) possono venire commercializzati e venduti in ogni altro Paese. V. sentenza ECJ Cassis De Dijon (causa C 120/78), reg. UE 2019/515

(10) Marketing standard ad applicarsi in UK:

frutta e verdura,

vino,

manzo e vitello,

uova,

uova da cova e pulcini,

luppolo,

– carne di pollo.

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Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.

Veterinary surgeon, specializing in the inspection of food of animal origin. Since 1982 he has been a public veterinarian, since 1990 he has taught at the Universities of Turin and Teramo. He is the author of over seventy scientific publications and co-author of various texts on microbiology, radiocontamination of food, surveillance, health and food law, trade in public areas and communication in health emergencies.