Canapa negli alimenti, l’UE adotta i limiti massimi di THC 

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canapa negli alimenti

La Commissione europea ha finalmente armonizzato i livelli massimi di Delta-9-THC riscontrabili in alcuni alimenti a base di canapa. È attesa la pubblicazione della previsione, approvata ufficialmente il 14.2.22 (poi contenuta nel reg. (UE) 2022/1393 del successivo 11 agosto 2022).

Canapa negli alimenti, l’emendamento UE

La Commissione UE ha emendato – a seguito di una opinione positiva del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) – il Regolamento (CE) 1881/2006 con riguardo ai livelli massimi di delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) nei semi di canapa e prodotti derivati.

I livelli massimi stabiliti saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, a partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, per gli alimenti secchi derivati dai semi e l’olio di semi di canapa.

Un periodo transitorio, durante il quale sarà consentito l’utilizzo e la vendita delle scorte già esistenti e legittimamente immesse sul mercato prima dell’applicazione del regolamento, permetterà agli operatori economici di prepararsi alle nuove regole.

Le soglie di Delta-9-THC

Il quantitativo di Delta-9-THC tollerato negli alimenti è il seguente:

– per i prodotti secchi (farina, proteine, semi, snack), 3 mg/kg,

– per l’olio di semi di canapa, 7,5 mg/kg.

La legislazione stabilisce che un prodotto non è conforme solo se, oltre ogni ragionevole dubbio, è presente un quantitativo superiore al livello massimo consentivo, più la corrispondente incertezza di misura, il cui livello accettabile non è però definito.

La disciplina italiana

La legge 242/2016, ‘Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa’ ha posto le basi per la rinascita di questa filiera in Italia. Tuttavia, il susseguirsi di equivoci e disinformazione, in Europa (1) come in Italia (2) – da GIFT puntualmente investigati – ha di fatto ostacolato lo sviluppo di questo settore.

Una circolare del MiPAAF del 22.5.2018 (3) aveva provato a introdurre chiarimenti su infiorescenze, scopo ornamentale e import di sementi. Precisando, con riguardo alle infiorescenze della canapa, che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Qualora il contenuto complessivo di THC non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dannose per la salute.

L’impiego delle infiorescenze per finalità alimentari rimaneva tuttavia soggetto a un vuoto legislativo, che la circolare del ministero non poteva colmare per chiaro difetto di competenza.

Il ministero della Salute, con decreto 4.11.19 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 15.1.20, aveva definito le soglie di THC ammesse sui cibi a base di canapa prodotti in Italia. Prevedendo, per i semi di canapa (inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina) e per gli integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa, la soglia di 2 mg/kg, per gli oli di semi di canapa di 5 mg/kg. Senza prevedere alcunché per le infiorescenze a uso alimentare.

Risvolti applicativi

In Italia, i prodotti che venivano legalmente commercializzati ai sensi del decreto 4.11.19, possono continuare a venire commercializzati anche a seguito della conclusione del periodo transitorio:

– se si tratta di prodotti secchi (farina, proteine, semi, snack), e per l’olio di semi di canapa, in quanto la soglia di tolleranza italiana era più bassa di quella prevista dal legislatore europeo,

– per ulteriori prodotti, in assenza di armonizzazione, continua a trovare applicazione il decreto 4.11.19. Purché, si intenda, l’alimento non si rientri nell’ambito della normativa novel food.  Lo stesso dicasi per le infiorescenze di canapa, per le quali continua a mancare un’interpretazione condivisa a livello europeo.

La frammentazione del mercato interno, in questo importante settore, è stata dunque ridotta, ma non completamente eliminata dal nuovo regolamento. A causa del suo ridotto campo di applicazione, che  include solo prodotti secchi (farina, proteine, semi, snack) e olio di semi di canapa, e per l’assenza di una previsione relativa all’incertezza di misura.

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) Dario Dongo, Canapa e CBD, il grande caos. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.11.19 https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/canapa-e-cbd-il-grande-caos

(2) Dario Dongo. Canapa industriale, il bluff delle Sezioni Unite di Cassazione. GIFT (Great Italian Food Trade). 12.07.19 https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/canapa-industriale-il-bluff-delle-sezioni-unite-di-cassazione 

(3)  Dario Dongo. Canapa Sativa, chiarimenti MipAAF. GIFT (Great Italian Food Trade). 07.06.20 https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/canapa-sativa-chiarimenti-mipaaf

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Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.

Veterinary surgeon, specializing in the inspection of food of animal origin. Since 1982 he has been a public veterinarian, since 1990 he has taught at the Universities of Turin and Teramo. He is the author of over seventy scientific publications and co-author of various texts on microbiology, radiocontamination of food, surveillance, health and food law, trade in public areas and communication in health emergencies.