I controlli pubblici ufficiali sulla filiera agroalimentare sono soggetti, dal lontano 2004 ormai, a principi comuni che valgono nei 27 Stati membri UE, Italia compresa. (1) A Reggio Calabria invece, la polizia municipale scatena il Far West.
Far West a Reggio Calabria
L’emergenza Covid-19 ha fatto perdere la testa a molti. Anche in Regioni ove il nuovo coronavirus non si è quasi neppure visto, come la Calabria. La stampa locale – approdonews.it, reggiotoday.it, strill.it e tempostretto.it – ha infatti riferito, negli ultimi mesi, al Far West scatenato dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria presso alcuni negozi e venditori ambulanti di derrate alimentari.
Pane e frutta a volontà risultano essere stati sequestrati e in alcuni casi donati a istituti di beneficenza, a quanto pare, previa ordinanza del dirigente comunale ‘competente’. A seguito delle valutazioni di idoneità del loro stato di conservazione, da parte dei vigili urbani… o di un dirigente comunale? La situazione a Reggio non è chiara quanto invece sono le regole da applicare, in Italia e in Europa. Stellette e divisa non bastano.
Controlli pubblici ufficiali sulla filiera agroalimentare, le autorità competenti
Il c.d. Pacchetto Igiene – regolamenti CE 852, 853, 854/04 e seguenti – ha introdotto una riforma strutturale e organica delle normative a presidio della sicurezza alimentare. (2) Il primo regolamento sui controlli pubblici ufficiali, reg. 882/04, ha stabilito l’obbligo per gli Stati membri di identificare l’autorità responsabile del loro coordinamento a livello nazionale. Su autorità incombono vari compiti, tra i quali:
– la programmazione su base triennale dei controlli da eseguire sulla filiera agroalimentare nel Paese membro,
– la rendicontazione annuale di tutti i controlli eseguiti nel territorio nazionale,
– l’interazione con la Commissione europea e le corrispondenti autorità degli altri Stati membri, nell’ambito della rete UE di gestione del rischio. (2)
La Repubblica italiana ha dato seguito ai citati impegni affermando la competenza primaria – per le materie in esame – del ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Oltreché delle Aziende Sanitarie Locali, ASL, nei rispettivi ambiti di competenza. (3)
Controlli ufficiali, il ruolo delle ASL
I Dipartimenti di Prevenzione – strutture operative delle unità sanitarie locali – assolvono alle funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica. Con i compiti di provvedere a:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie,
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali,
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro,
d) sanità pubblica veterinaria. Questa a sua volta comprende la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmacovigilanza veterinaria, l’igiene delle produzioni zootecniche, la ‘tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale,
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti,
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale’. (4)
Sicurezza alimentare, analisi del rischio e ‘misure opportune’
Il General Food Law – nel definire i requisiti di sicurezza degli alimenti – sottolinea la necessità di procedere all’analisi concreta dei rischi che il loro consumo possa comportare per la salute pubblica. Rischi di natura fisica, chimica e microbiologica, la cui valutazione spetta sempre alle autorità sanitarie. Anche quando lo stato di conservazione degli alimenti possa apparire non idoneo e addirittura in ipotesi di detenzione di cibi scaduti.
Il nuovo regolamento sui controlli pubblici ufficiali (reg. UE 2017/625), che trova piena applicazione dal 14.12.20, ribadisce il dovere degli Stati membri di designare un’unica autorità responsabile del coordinamento dei controlli pubblici ufficiali. Introduce la nozione di pericolo, estende la definizione di rischio e precisa le ‘https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/’ che l’autorità (sanitaria) competente deve adottare nei casi di accertata non conformità. (6)
Conclusioni
Lo Stato italiano – anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione – mantiene competenza esclusiva sulle disposizioni generali e comuni che attengono alla sicurezza alimentare. Tali competenze trovano conferma nei regolamenti europei sopra richiamati. I quali, nella gerarchia delle fonti di diritto, hanno un rango superiore alle stesse norme costituzionali.
Né la Regione Calabria, né tantomeno il Comune di Reggio Calabria, hanno titolo per estendere le competenze della polizia municipale ai controlli sulla sicurezza alimentare. E in ogni caso – quand’anche ispettori, funzionari e agenti della polizia municipale dispongano il sequestro di alimenti a seguito di accertamento di illeciti di diversa natura (es. irregolarità delle autorizzazioni amministrative, occupazione di suolo pubblico) – né il loro Corpo (o Servizio), né il Comune hanno alcuna competenza a valutare l’idoneità al consumo degli alimenti sequestrati in vista della loro eventuale destinazione a enti caritatevoli.
Il Far West può costare caro non solo agli amministrati, ma soprattutto ai destinatari di alimenti che potrebbero risultare nocivi agli stessi beneficiari degli enti caritatevoli. Per citare un paio di esempi, nei casi di contaminazioni microbiologiche (con batteri patogeni) o fisiche (con ingredienti allergenici non dichiarati). Con la sicurezza alimentare non si scherza proprio.
Dario Dongo
Note
(1) Reg. CE 882/04, abrogato dal successivo reg. UE 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.3.17. Relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Testo consolidato su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1591722095963&uri=CELEX:02017R0625-20191214
(2) Per approfondimenti, si veda l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/sicurezza-alimentare-regole-cogenti-e-norme-volontarie-il-nuovo-libro-di-dario-dongo
(3) D.lgs. 193/07 e successive modifiche. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. V. articolo 2
(4) D.lgs. 30.12.92, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria. Art. 7-ter
(5) Reg. CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. V. articolo 14
(6) Reg. UE 2017/625, articolo 138
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.