Coronavirus. Le parti sociali hanno sottoscritto questa notte il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’. Anteprima e ABC.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali. È chiara a tutti la necessità di contemperare due esigenze:
– proteggere i lavoratori rispetto al rischio di contrarre un virus altamente trasmissibile e potenzialmente pericoloso,
– impedire al c.d. Lockdown di arrestare l’economia in Italia. Tanto più considerato che l’Italia, è ormai chiaro, può confidare solo nel sostegno della Cina ma non anche in quello dell’Asse di Aquisgrana che governa l’Europa disunita.
Premessa
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire ‘solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione’. Sindacati e organizzazioni datoriali perciò ‘convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro’. Lavoro agile, ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie.
‘Va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali (…), affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.’
Obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative volta a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di coronavirus. ‘Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria’.
Misure in vigore fino al 25.3.20
Il DPCM 11.3.20 prevede l’osservanza in tutta Italia, fino al 25.3.20, di misure restrittive specifiche per il contenimento del COVID–19. Per le attività di produzione, tali misure raccomandano:
– telelavoro, da utilizzare al massimo per tutte le attività che possano venire svolte in remoto,
– ferie e congedi retribuiti per i dipendenti (‘nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva’), da incentivare,
– sospensione delle attività dei reparti non indispensabili alla produzione,
– protocolli di sicurezza anti-contagio. Con doverosa adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove non risulti possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro,
– sanificazione dei locali di lavoro, ‘anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali’,
– limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti, contingentamento di accesso agli spazi comuni.
13 misure specifiche sono state concordate dai rappresentanti delle parti sociali nel Protocollo 14.3.20. A seguire la loro analisi.
1 – INFORMAZIONE
L’organizzazione produttiva informa tutti i lavoratori e chiunque acceda ai locali sulle disposizioni delle Autorità. Con le modalità più idonee ed efficaci, quali la consegna di opuscoli informativi e l’affissione di manifesti, all’ingresso e nelle postazioni più visibili dei locali. Le notizie da comunicare:
– divieto di fare ingresso e permanere in azienda se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura >37,5° C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
– dovere di rimanere a casa e chiamare il medico di famiglia o l’autorità sanitaria, in caso di febbre (>37,5° C) o altri sintomi influenzali,
– dovere di comunicare con tempestività al datore di lavoro se – anche in data successiva all’ingresso nei luoghi di lavoro – si siano verificate le condizioni di cui sopra,
– obbligo a rispettare le disposizioni delle Autorità e dell’organizzazione nei luoghi di lavoro. Mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
2 – MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il controllo della temperatura corporea può venire imposto prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, al personale come ai visitatori esterni. (1) Se la temperatura supera i 37,5°, non può venire consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – devono venire momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. (2)
È precluso l’ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. (3)
3 – MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI, TRASPORTATORI E ALTRI SOGGETTI
L’accesso di fornitori esterni, trasportatori e altro personale esterno (a esempio di imprese e cooperative appaltatrici) va sottoposto ad apposite procedure di ingresso, transito e uscita – mediante modalità, percorsi e tempi predefiniti – per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale dei reparti e uffici coinvolti. A questi devono venire dedicati servizi igienici diversi da quelli del personale dipendente, con adeguata pulizia giornaliera.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere se possibile a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Ai visitatori esterni l’accesso va ridotto al minimo possibile. Qualora il loro ingresso risulti necessario (es. imprese di pulizie e manutenzione), essi dovranno seguire le regole stabilite per il contenimento di Covid-19 e utilizzare i servizi igienici dedicati.
4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
La pulizia giornaliera a fine turno e la sanificazione periodica con adeguati detergenti dei locali, ambienti, postazioni di lavoro (reparti produttivi e uffici, con attenzione anche a tastiere, touch screen, mouse), aree comuni e di svago devono venire sempre garantite (e registrate, aggiunge chi scrive).
Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia, sanificazione e ventilazione, come indicato nella circolare del ministero della Salute 22.2.20 n. 5443. Gli interventi particolari e periodici di pulizia possono venire eseguiti ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Idonei mezzi detergenti per le mani devono venire messi a disposizioni delle persone presenti, alle quali va raccomandata l’adozione di tutte le precauzioni igieniche. E in particolare la frequente – nonché accurata – pulizia delle mani con acqua e sapone.
Il liquido detergente può venire realizzato seguendo le indicazioni dell’OMS. (4)
6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Le mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) devono venire utilizzati in conformità a quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. (5)
Dato atto delle contingenti difficoltà di approvvigionamento, alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, possono venire utilizzate mascherine che corrispondano alle indicazioni dell’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale inferiore a un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e degli altri DPI citati.
7 – GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
Gli accessi agli spazi comuni – comprese mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi – deve venire contingentato. Con previsione di ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta, distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.
Gli spazi devono venire organizzati in modo da garantirne la pulizia giornaliera con appositi detergenti – soprattutto in locali mensa e tastiere dei distributori automatici – e la sanificazione periodica. Idonee condizioni igienico-sanitarie devono venire garantite anche negli spogliatoi ove i lavoratori depositino gli indumenti da lavoro.
8 -ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (rimodulazione dei livelli produttivi, turnazioni, telelavoro e ammortizzatori sociali, trasferte)
Tenuto conto delle misure adottate nel DPCM 11.3.20, punto 7 (6) – limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19 – le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
– disporre la chiusura dei reparti diversi dalla produzione (o comunque di quelli ove è possibile il ricorso al telelavoro),
– rimodulare i livelli produttivi,
– assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, per ridurre al minimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
– utilizzare lo smart working in tutti i casi possibili. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni,
– utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore), per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Qualora il ricorso a tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti,
– tutte le trasferte e viaggi di lavoro (nazionali e internazionali) sono annullati.
9 – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Gli orari di ingresso e uscita devono venire scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
I punti di ingresso alle zone comuni devono venire dotati di detergenti – da segnalare appositamente – e ove possibile devono venire distinti dai punti di uscita (mediante apertura di altre porte).
10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono venire limitati al minimo indispensabile. Le riunioni di persona non sono consentite e solo in caso di necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà venirne ridotta al minimo la partecipazione, garantendo la distanza tra le persone nonché adeguata pulizia e areazione dei locali. Tutti gli eventi interni e la formazione in aula sono sospesi e annullati (salva possibilità di organizzare la formazione a distanza).
Il mancato completamento degli aggiornamento della formazione professionale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore – non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Qualora una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento secondo le prescrizioni dell’autorità sanitaria e dei presenti. L’azienda avvisa immediatamente la ASL competente e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda collabora con le autorità sanitarie per identificare i contatti stretti della persona in azienda risultata positiva al tampone COVID-19, in vista dell’applicazione delle misure di quarantena. In tale ipotesi, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria.
12 – SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto del decalogo di misure igieniche fornito dal ministero della Salute. Con privilegiato verso visite preventive, visite a richiesta e da rientro da malattia.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. Segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, alla cui tutela della salute l’azienda provvede nel rispetto della privacy.
13 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Un Comitato per l’applicazione e verifica delle regole stabilite viene costituito in azienda con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Dario Dongo
Note
(1) Il termometro da utilizzare nei luoghi di lavoro, come in tutti i contesti pubblici, non può essere di tipo tradizionale (a contatto), per ovvie esigenze di prevenire la trasmissione virale. Ogni organizzazione deve perciò dotarsi di termometri frontali a infrarossi, in grado di misurare la temperatura sulla fronte a distanza
(2) La normativa sulla privacy si applica al trattamento di dati personali sulla temperatura corporea rilevata e le dichiarazioni raccolte ai fini della prevenzione del contagio da coronavirus. A tal fine si suggerisce di:
– registrare il dato acquisito solo in caso di superamento della soglia dei 37,5 ° C (e ciò sia necessario a documentare l’impedimento di accesso ai locali aziendali,
– fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, sia pure oralmente. In ragione della finalità del trattamento dati (prevenzione da contagio COVID-19, in applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM 11.3.20, art. 1.7.d), i dati possono venire conservati almeno fino al termine dello stato d’emergenza,
– definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati (individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie). NB: i dati possono venire trattati per le sole finalità di prevenzione dal contagio e non devono venire diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (a es. in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria),
– in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare riservatezza e dignità del lavoratore. Anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus
– la dichiarazione che attesta la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, è altresì soggetta alla disciplina sul trattamento dei dati personali. Si suggerisce perciò di raccogliere i soli dati necessari, adeguati e pertinenti (no informazioni aggiuntive su persone risultate positive né sulle specificità dei luoghi)
(3) Cfr. DL 23.2.20 n. 6, art. 1, lettere ‘h’ e ‘i’
(4) Liquido detergente, le indicazioni OMS su https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf.
(5) Uso delle mascherine, raccomandazioni OMS su https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
(6) DPCM 11.3.20, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020).
Punto 7: ‘In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza,
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva,
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale,
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali’
(7) Il decalogo delle misure igieniche offerto dal ministero della Salute per la prevenzione del contagio da coronavirus, su http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4156
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.