La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU) No 2024/1760 ha introdotto nuove regole armonizzate sulla responsabilità delle società, nell’ambito della strategia dell’Unione Europea per la transizione verso un’economia equa, inclusiva e sostenibile (1,2,3).
La responsabilità delle grandi società viene estesa, in particolare, al dovere di garantire che i loro processi produttivi rispettino i diritti umani e tutelino l’ambiente lungo l’intera catena del valore, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea stessa. L’ABC a seguire.
1) Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU) No 2024/1760, obiettivi generali
Obiettivo primario della Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) Directive è garantire che le società adottino misure preventive per individuare, evitare o attenuare impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. Le nuove regole ambiscono a promuovere:
– trasparenza nelle pratiche aziendali, con un focus particolare sulle catene di fornitura e i partner commerciali
– riduzione degli impatti ambientali e sociali negativi, sia diretti che indiretti, causati dalle operazioni delle imprese
– integrazione del principio di sostenibilità nelle strategie aziendali a lungo termine, in linea con il Green Deal europeo e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici
– rendicontazione pubblica dei risultati delle pratiche di sostenibilità degli operatori.
Le imprese sono perciò richieste di:
– dimostrare impegni concreti nella prevenzione degli impatti negativi e, ove necessario, adottare misure di riparazione
– collaborare attivamente con le PMI coinvolte nella filiera, offrendo loro supporto per l’adeguamento alle nuove regole.
2) Settore agroalimentare, obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici nel settore agroalimentare attengono alla tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari rispetto alle pratiche commerciali sleali, in una dimensione più ampia rispetto ai divieti e le prescrizioni stabilite nella Unfair Trading Practices (UTPs) Directive (EU) No 2019/633. La Due Diligence Directive (EU) No 2024/1760 infatti:
– ambisce a ‘contrastare le pratiche di acquisto dannose e le pressioni a livello di prezzo sui produttori, in particolare quelli di dimensioni più piccole, in relazione alle vendite di prodotti agricoli e alimentari’.
Le grandi imprese di trasformazione e distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari, ‘al fine di affrontare gli squilibri di potere nel settore agricolo e garantire prezzi equi in tutte le fasi della filiera agroalimentare e rafforzare la posizione degli agricoltori’, dovrebbero perciò
– ‘adattare le loro pratiche di acquisto, nonché elaborare e utilizzare politiche di acquisto che contribuiscano a salari e redditi di sussistenza per i loro fornitori’ (Dir. UE 2024/1760, considerando 47).
3) Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione delle nuove regole è stato drasticamente limitato, rispetto alla proposta originaria della Commissione europea. (3). In base alle dimensioni, i vari gruppi di società dovranno adempiere entro il 26 luglio degli anni a seguire:
– 2027 per le società costituite in UE con > 5.000 dipendenti e fatturato netto globale > € 1,5 miliardi, nonché per quelle costituite in Paesi terzi con pari fatturato in UE
– 2028 per le società costituite in UE con > 3.000 dipendenti e fatturato netto globale > € 900 milioni, nonché per quelle costituite in Paesi terzi con pari fatturato in UE
– 2029 per le società costituite in UE con > 1.000 dipendenti e fatturato netto globale > € 450 milioni, nonché per quelle costituite in Paesi terzi con pari fatturato in UE, ovvero
– le loro capogruppo, o ancora
– le società che abbiano stipulato contratti di licenza o franchising per un valore > € 22,5 milioni con gruppi il cui fatturato netto complessivo superi € 80 milioni. (CSDD, articoli 2,37).
3.1) Società responsabili
Le ‘società’ tenute ad applicare la CSDD sono:
– le persone giuridiche costituita in una delle forme giuridiche elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE. Vale a dire,
– in Italia, le S.p.A. e le società in accomandita per azioni, le S.r.l., le s.n.c. e le s.a.s.
Le cooperative e le piccole e medie imprese (PMI), così come le microimprese, non sono invece soggette all’applicazione delle nuove norme.
Le PMI (SMEs (Small and Medium Enterprises) sono piuttosto destinatarie di misure di protezione e sostegno, allorché coinvolte nelle catene del valore.
‘Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario alle PMI. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno ai portatori di interessi al fine di agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti dalla presente direttiva’ (CSDD, articolo 20.2).
4) Due diligence, le otto fasi
Il sistema di due diligence che le Corporations a essa soggette devono introdurre nelle loro organizzazioni per la gestione proattiva dei rischi si articola in otto fasi:
a) integrare la due diligence all’interno delle politiche aziendali e dei sistemi di gestione (articolo 7)
b) individuare e valutare gli impatti negativi (e quelli prioritari, se necessario) delle operazioni proprie e dei propri partner sui diritti umani e l’ambiente (articoli 8,9)
c) prevenire e attenuare gli impatti negativi potenziali, arrestare o minimizzare quelli effettivi (articoli 10,11)
d) riparare gli eventuali danni causati dagli impatti negativi effettivi (articolo 12)
e) svolgere un ‘dialogo significativo’ con i portatori di interessi (articolo 13)
f) instaurare e mantenere un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo (articolo 14)
g) monitorare i processi e verificare l’efficacia delle misure adottate (articolo 15)
h) comunicare pubblicamente le azioni intraprese e i loro risultati (articolo 16).
4.1) Segreti commerciali
I partner commerciali non possono venire obbligati a rivelare a società che adempiono gli obblighi di due diligence ‘informazioni che costituiscono un segreto commerciale’ ai sensi della direttiva (UE) 2016/943, articolo 2.1, fatta salva la divulgazione de
– ‘l’identità dei partner commerciali, diretti e indiretti, o di informazioni essenziali necessarie per individuare gli impatti negativi effettivi o potenziali,
– ove necessario e debitamente giustificato per il rispetto degli obblighi di due diligence da parte della società’.
I segreti commerciali possono in ogni caso venire protetti attraverso i meccanismi istituiti dalla direttiva (UE) 2016/943 (articolo 5.3). (4)
5) Integrazione della due diligence nelle politiche aziendali
Un ‘dovere di diligenza basato sul rischio’ deve venire integrato in tutte le politiche e i pertinenti sistemi di gestione dei rischi. All’atto pratico, le società devono approvare e pubblicare:
– una descrizione dell’approccio della società alla due diligence, anche a lungo termine;
– un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l’intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti;
– una descrizione delle procedure predisposte per l’integrazione della due diligence nelle politiche della società e per il suo esercizio, comprese
– le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta e per estenderne l’applicazione ai partner commerciali (articolo 7).
6) Mappatura e valutazione dei rischi
L’identificazione e valutazione dei rischi di impatto negativi sui diritti umani e sull’ambiente – attuali e potenziali – legati alle attività delle società, le loro filiali o i partner commerciali comportano l’adozione di misure adeguate per:
– ‘mappare le proprie attività, quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, quelle dei loro partner commerciali, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità’;
– ‘sulla base dei risultati della mappatura, effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità’ (articolo 8).
6.1) Impatti negativi prioritari
‘Qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare contemporaneamente e in modo completo tutti gli impatti negativi individuati’, le società devono identificare quelli prioritari.
L’attribuzione di priorità ‘si basa sulla gravità e sulla probabilità degli impatti negativi’. Dopo che tali impatti negativi sono stati affrontati ‘entro un ragionevole lasso di tempo’, la società affronta gli altri (articolo 9).
7) Prevenzione degli impatti negativi potenziali
La prevenzione degli impatti negativi potenziali individuati per i diritti umani e l’ambiente richiede a sua volta l’adozione di misure adeguate. Le quali devono tenere in debito conto se:
– l’impatto negativo potenziale può trovare causa e manifestarsi nelle attività della società e/o di una sua affiliata o presso un partner commerciale
– la società è capace di influenzare il partner commerciale che possa causare, anche congiuntamente alla società o sue affiliate, l’impatto negativo potenziale (CSDD, articolo 10.1).
7.1) Piani d’azione per la prevenzione degli impatti negativi
Un piano d’azione deve venire predisposto e attuato senza indebito ritardo, ‘se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige’, con ‘scadenze ragionevoli e precise per l’attuazione di misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi’.
I piani d’azione possono venire elaborati ‘in collaborazione con iniziative di settore o multi-partecipative’, per venire poi adattati alle attività delle società, i loro affiliati e partner commerciali.
Ove pertinente, le società sono tenute ad adottare misure adeguate per:
– chiedere garanzie contrattuali ai partner commerciali diretti, quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d’azione in materia di prevenzione;
– domandare ai partner diretti di ottenere a loro volta dai loro partner garanzie contrattuali equivalenti, in relazione ad attività che rientrino nella catena di attività della società;
– effettuare gli investimenti, adeguamenti o aggiornamenti necessari (i.e. impianti, processi, infrastrutture);
– apportare modifiche o miglioramenti necessari al piano aziendale, le strategie generali e le attività della società stessa, ‘comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e le pratiche di distribuzione’;
– collaborare con altri soggetti, se del caso, anche al fine di aumentare la propria capacità di prevenire o attenuare l’impatto negativo, in conformità del diritto dell’Unione, compreso il diritto della concorrenza (CSDD, articolo 10.2).
7.2) Piani d’azione e sostegno alle piccole e medie imprese
Se necessario, le società devono offrire un sostegno mirato e proporzionato alle piccole e medie imprese loro partner commerciali. Anche finanziario (es. finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo, etc.), se il rispetto del codice di condotta o del piano d’azione ne compromettano la sostenibilità economica.
I contratti con le piccole e medie imprese che richiedano garanzie devono prevedere ‘condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una piccola e media impresa, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società’ (CSDD, articolo 10.5).
8) Arresto e riparazione degli impatti negativi effettivi
Il dovere di neutralizzare gli impatti negativi effettivi o minimizzarne l’entità segue la stessa logica dei piani d’azione volti a prevenire gli impatti negativi potenziali:
– le misure devono essere proporzionate alla gravità dell’impatto negativo e all’implicazione della società in esso;
– qualora risulti impossibile l’arresto immediato di un impatto negativo, la società deve predisporre e attuare senza indebito ritardo un piano d’azione correttivo;
– il piano d’azione correttivo deve prevedere ‘scadenze ragionevoli e precise per l’attuazione di misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi’
– le misure adeguate possono comprendere la sospensione temporanea o la cessazione dei rapporti d’affari con partner commerciali, previo loro preavviso ragionevole (CSDD, articolo 11).
La riparazione è doverosa quando gli impatti negativi siano ascrivibili alle società, volontaria invece quando essi siano causati da suoi partner commerciali (CSDD, articolo 12).
9) Dialogo ‘significativo’ con gli stakeholders
‘Misure adeguate’ devono venire assunte affinché le società realizzino un dialogo efficace con gli stakeholders. I quali devono venire consultati nelle diverse fasi di attuazione del sistema di due diligence:
– raccolta delle informazioni necessarie su impatti negativi effettivi o potenziali e identificazione delle priorità
– elaborazione di piani d’azione in materia di prevenzione e correttivi
– assunzione della decisione di cessare o sospendere un rapporto d’affari
– adozione di misure adeguate per fornire riparazione agli impatti negativi
– elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi per il monitoraggio.
Gli stakeholders hanno diritto a:
– ricevere ‘se del caso’ informazioni pertinenti e complete
– ‘presentare una richiesta motivata di informazioni pertinenti supplementari, che la società fornisce entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile’ (salvo diniego con motivazione scritta. CSDD, articolo 13).
10) Procedure di reclamo e notifica
Apposite procedure aziendali devono consentire:
– alle persone fisiche o giuridiche a rischio o colpite da un impatto negativo e i loro legittimi rappresentanti (es. organizzazioni della società civile), i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori nelle filiere interessate, nonché le organizzazioni della società civile attive ed esperte nei settori collegati all’impatto ambientale negativo
– la possibilità di presentare un reclamo in caso di fondato ‘timore circa gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni o delle attività dei suoi partner commerciali nella catena di attività della società’
– attraverso ‘una procedura equa, pubblicamente disponibile, accessibile, prevedibile e trasparente (…) che includa una procedura per i casi in cui una società reputa un reclamo infondato, e ne informi i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati interessati’, nel rispetto della riservatezza e con divieto di qualsiasi forma di ritorsione.
Gli autori dei reclami hanno diritto a incontrare i rappresentanti della società ‘del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi’, ottenere le motivazioni in base alle quali un reclamo è considerato fondato o meno e, qualora sia stato considerato fondato, ottenere informazioni sui provvedimenti e sulle azioni intrapresi o da intraprendere.
Un meccanismo di notifica delle informazioni – anche in forma anonima – circa gli impatti negativi delle attività della società, sue filiazioni e partner commerciali deve altresì venire attivato dalle società stesse (CSDD, articolo 14).
11) Monitoraggio e rendicontazione pubblica delle azioni intraprese
Il doveroso monitoraggio e la valutazione periodica dell’efficacia delle misure adottate per la due diligence comportano i doveri di:
– aggiornare le misure almeno ogni 12 mesi, ovvero dopo cambiamenti significativi
– conservare la documentazione di conformità (inclusi impatti, piani d’azione e verifiche) per almeno cinque anni, (CSDD, articolo 15).
Una dichiarazione annuale sul sistema di due diligence, in conformità alle normative di rendicontazione di cui alla direttiva 2013/34/UE, deve venire pubblicata sul sito web delle società (CSDD, articolo 16).
12) European single access point (ESAP)
A decorrere dall’1 gennaio 2029 le società trasmettono la dichiarazione all’organismo di raccolta (designato dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2028) affinché essa sia resa accessibile tramite lo European single access point (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859.
Le informazioni contenute nella dichiarazione annuale dovranno venire trasmesse in un formato per dati estraibili (o in un formato leggibile meccanicamente, laddove previsto dal diritto UE o nazionale), ed essere corredate dei metadati relativi a:
- tutte le denominazioni della società cui si riferiscono le informazioni;
- identificativo della persona giuridica della società;
- dimensioni della società per categoria;
- settore o settori industriali delle attività economiche della società;
- tipo di informazioni, ai sensi del reg. (UE) 2023/2859, articolo 7.4.c;
- indicazione sulla presenza di informazioni che contengono dati personali;
- eventuali altri metadati e la strutturazione dei dati eventualmente specificati dalla Commissione con apposite misure di esecuzione (CSDD, articolo 17).
13) Misure di accompagnamento
Siti web, piattaforme e portali dedicati – per informare e assistere le società, i loro partner commerciali e gli stakeholders – dovranno venire allestiti e gestiti, anche congiuntamente, dagli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali.
Le piattaforme informatiche dovranno prestare ‘particolare attenzione alle PMI che intervengono nelle catene di attività delle società’ e fornire accesso, in particolare, a:
– contenuti e criteri per la rendicontazione, anche alla luce degli atti delegati della Commissione;
– orientamenti della Commissione sulle clausole contrattuali tipo d’uso volontario (si veda il precedente paragrafo 7.2);
– informazioni per gli stakeholders e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell’intero processo di attuazione della die diligence (CSDD, articolo 20).
Un helpdesk unico verrà a sua volta istituito dalla Commissione, con l’aiuto delle autorità nazionali, per fornire alle società informazioni, orientamenti e assistenza per quanto riguarda l’adempimento dei loro obblighi (CSDD, articolo 21).
14) Piano d’azione per la transizione climatica
La transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici deve a sua volta costituire oggetto di un piano ‘volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a + 1,5 °C, in linea con l’accordo di Parigi e l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica al 2050.
Si ha riguardo anche agli obiettivi intermedi, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, ‘e se del caso, l’esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas’. Il piano deve venire aggiornato ogni 12 mesi e comprendere:
– ‘obiettivi temporali definiti per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive. Ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1,2,3 per ciascuna categoria significativa;
– descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi. Comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l’adozione di nuove tecnologie;
– una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell’attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
– una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici’ (CSDD, articolo 22).
15) Mandatari e autorità di controllo
Un mandatario deve venire designato e accettare l’incarico di gestione delle comunicazioni tra la società e le autorità di controllo ai fini dell’applicazione degli obblighi di due diligence (CSDD, articolo 23).
Le autorità di controllo designate dagli Stati membri assumono competenza in base al Paese ove:
– la società basata in UE ha la sede principale
– le società extra-UE hanno succursale in UE, ovvero hanno generato la maggior parte del fatturato netto in UE.
Quando la società madre abbia assolto gli obblighi di due diligence, l’autorità per essa competente collabora con quelle dei Paesi ove hanno sede le società affiliate (CSDD, articolo 24).
15.1) Autorità di controllo nazionali
Gli Stati membri devono attribuire alle autorità di controllo poteri di indagine e sanzioni, nonché risorse adeguate per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla CSDD Directive. Le autorità di controllo possono avviare le indagini:
– su propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni circostanziate, qualora dispongano di informazioni sufficienti a indicare possibili violazioni delle norme in esame;
– attraverso ispezioni con o senza preavviso, quando esso ne possa ostacolare l’efficacia;
– in collaborazione con l’omologa autorità di altro Stato membro, ove opportuno.
In ipotesi di rilevata inosservanza delle regole, le autorità concedono alle società ‘un congruo periodo di tempo per adottare provvedimenti correttivi, se possibili’. Senza pregiudizio all’imposizione di sanzioni o l’attivazione della responsabilità civile.
15.2) Poteri delle autorità di controllo
I poteri delle autorità di controllo comprendono:
– ordini di cessare la violazione delle norme, anche compiendo un’azione; astenersi dalle reiterazioni degli illeciti; fornire riparazioni necessarie e proporzionate alla violazione;
– irrogazione di sanzioni;
– adozione di misure provvisorie, in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili;
– anche rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie, le quali provvedono ad applicare sanzioni di effetto equivalente a quelle imposte direttamente dalle autorità di controllo (CSDD, articolo 25).
16) Segnalazioni circostanziate
Ogni persona fisica o giuridica deve avere il diritto di trasmettere, mediante canali di facile accesso, una segnalazione circostanziata all’autorità di controllo se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le regole in esame.
Le segnalazioni circostanziate devono venire valutate dalle autorità di controllo entro un periodo di tempo appropriato, con obbligo di informare quanto prima i loro autori sul loro esito. Oltre alle notizie su come accedere alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale (CSDD, articolo 26).
17) Sanzioni
Le sanzioni per le violazioni della Corporate Sustainability Due Diliigence Directibe sono stabilite dagli Stari membri, assieme a ‘tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione’. Le sanzioni devono essere ‘effettive, proporzionate e dissuasive’, con un limite massimo delle sanzioni pecuniarie non inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell’esercizio precedente.
La decisione su applicazione, natura e misura delle sanzioni deve tenere in debito conto, in particolare:
– natura, gravità e durata della violazione, gravità degli impatti da essa causati;
– investimenti effettuati e sostegno mirato fornito a partner commerciali e loro partner;
– eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione;
– misura di provvedimenti correttivi eventualmente già adottati;
– precedenti specifici accertati in via definitiva;
– benefici finanziari conseguiti o perdite evitate in conseguenza della violazione.
Le decisioni (private dei dati personali) devono venire pubblicate e rimanere di pubblico dominio per almeno cinque anni, oltre a venire trasmesse alla rete europea delle autorità di controllo di cui al successivo paragrafo (CSDD, articolo 27).
18) European Network of Supervisory Authorities
Una rete europea delle autorità di controllo viene istituita dalla Commissione europea per La rete europea per agevolare la cooperazione tra le autorità di controllo nazionali. Con la prospettiva di:
– favorire il coordinamento e l’allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza nonché, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse;
– raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare il fatturato netto complessivo e l’occupazione delle società basate in UE, oltre al fatturato in UE di società di Paesi terzi (CSDD, articolo 28).
19) Responsabilità civile e risarcimenti danni
L’inottemperanza dolosa o colposa (per negligenza) agli obblighi relativi ai piani d’azione per prevenire i rischi e le misure per neutralizzarli e minimizzarne gli effetti integra una responsabilità civile della società, con obbligo di risarcire i danni causati alle persone fisiche e giuridiche.
Gli ordinamenti nazionali dovranno perciò venire adeguati anche nelle procedure, affinché le azioni non possano prescriversi prima dei cinque anni a decorrere dalla cessazione dell’illecito ovvero la sua conoscenza da parte dei ricorrenti.
Il legislatore europeo si è tuttavia premurato di escludere:
– la responsabilità civile delle società per i danni causati solo dai partner commerciali nella loro catena di attività;
– l’applicazione di una ‘sovracompensazione del danno subito, né sotto forma di danni punitivi né di danni multipli o di altra natura’, secondo il modello vigente in USA (CSDD, articolo 29). (5)
20) Applicazione
Il recepimento della Due Diligence Directive da parte degli Stati membri dovrà avvenire entro il 26 luglio 2026. Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre nei loro ordinamenti nazionali norme più severe per la protezione dei diritti umani, l’ambiente, il clima (articolo 4.2).
La Commissione europea, in consultazione con gli Stati membri, a sua volta dovrà adottare orientamenti su:
– clausole contrattuali tipo, a uso volontario (per agevolare le attività indicate nel precedente paragrafo 7.2), , entro il 26 gennaio 2027 (CSDD, articolo 18);
– buone prassi e modalità di assolvimento ai doveri di due diligence, anche a livello settoriale. A tal fine la Commissione dovrà altresì consultare i portatori di interessi, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Autorità europea del lavoro e, se del caso, le organizzazioni internazionali e altri organismi competenti in materia di dovere di diligenza, entro il 26 gennaio e 26 luglio 2027 (articolo 19).
Dario Dongo
Note
(1) Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859 https://tinyurl.com/3m4upued
(2) Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law. Consolidated text 25.7.24 https://tinyurl.com/yrd6yww5
(3) Dario Dongo, Elena Bosani. Due diligence ed ESG, sostenibilità sociale e ambientale delle imprese, la proposta di direttiva UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.4.22
(4) Regulation (EU) 2023/2859 establishing a European single access point providing centralised access to publicly available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability. Consolidated text 25.7.24 https://tinyurl.com/mtz4vzuh
(5) Le grandi lobby si stanno infatti battendo per la riforma della legislazione USA in tema di risarcimenti esemplari e punitivi. Si veda il precedente articolo di Dario Dongo. USA, la lobby di Bayer contro le class action sul glifosate. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.7.24
Veterinary Director of the Provincial Health Authority of Agrigento and member of the scientific committee 'Eurocarni', he is the author and co-author of hundreds of scientific and non-scientific articles in national and international journals.