La previdenza complementare – a integrazione di quella obbligatoria – merita considerazione da parte dei lavoratori, oltreché dei titolari d’azienda e i committenti di prestazioni lavorative – per garantire sussistenza e dignità nella fase post-lavorativa della vita. Tenuto anche conto dei benefici fiscali e previdenziali che vi si associano. Un approfondimento.
1) Pensioni in Italia, scenario cupo
Lo scenario delle pensioni in Italia è cupo, come si legge nell’ultimo rapporto INPS (2022). Un pensionato su tre vive con una pensione inferiore ai 1.000 euro mensili. In aggiunta ad altri problemi:
– meno della metà dei pensionati più poveri (20% del totale) riceve un assegno sociale o una pensione ai superstiti (reversibilità o pensione indiretta),
– la diseguaglianza dei redditi pensionistici è incrementata in media del 3%, nel periodo 1995-2021. E i giovani devono lavorare in media almeno 3 anni in più,
– le donne sono state penalizzate da un’estensione della vita lavorativa ormai pressoché allineata a quella degli uomini,
– INPS dichiara apertamente l’incertezza della sostenibilità del sistema previdenziale nel medio periodo. Quando i baby boomers andranno in pensione ma la crescita economica e produttiva sarà insufficiente, (1)
– l’inflazione ha raggiunto la doppia cifra nel 2022, aggiungiamo noi, ma l’adeguamento delle pensioni è solo parziale. (2) E il discrimine tra costo della vita e somme erogate è destinato ad aggravarsi.
2) Previdenza complementare. Premessa
L’adesione ai sistemi di previdenza complementare permette a ogni lavoratore di ottenere una pensione integrativa, rispetto a quella obbligatoria erogata dall’INPS. La materia è attualmente disciplinata dal d.lgs. 252/2008. (3)
Tutti i lavoratori – dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, persone che svolgano lavori non retribuiti, lavoratori a prestazione occasionale, etc. – possono aderire a uno dei 4 sistemi di previdenza complementare disponibili.
2.1) I quattro sistemi
I quattro sistemi di previdenza complementare possono venire distinti in due categorie:
a) fondi ad accesso limitato. È il caso dei fondi chiusi, rivolti a singoli contesti aziendali, e dei fondi pensione preesistenti (costituiti in base a normative coeve),
b) sistemi universali. Quali i
– fondi aperti, istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare, (SIM), e i
– piani individuali pensionistici (PIP), di cui a seguire.
3) PIP, piani individuali pensionistici
I PIP – piani individuali pensionistici – rientrano nelle forme pensionistiche individuali disciplinate all’art. 13 del d.lgs. 252/05. Sono soggetti a un regolamento che si basa sulle direttive COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), anche a garanzia di completezza e aggiornamento delle informazioni necessarie. (4)
La contribuzione è libera e volontaria. Ogni lavoratore può decidere quanto versare sul PIP (es. su base mensile o annuale), senza alcun obbligo di consecutività. Ed è possibile modificare nel tempo l’entità di tale importo. Per i lavoratori dipendenti è altresì prevista la possibilità di ricevere un contributo ulteriore da parte del datore di lavoro.
3.1) PIP e TFR
I lavoratori dipendenti del settore privato hanno la facoltà di destinare al PIP (piano individuale pensionistico) anche il trattamento di fine rapporto (TFR). La decisione può venire comunicata al datore con appositi moduli (TFR1, TFR2):
– entro i 6 mesi dall’assunzione, con efficacia retroattiva,
– in epoca successiva, per il TFR che matura dalla comunicazione.
Altrettanto vale nel caso in cui, tramite silenzio-assenso, la destinazione del TFR sia già stata rivolta a forme pensionistiche collettive previste da contratti collettivi o da altre forme collettive istituite dall’INPS.
3.2) Rendita integrativa
Gli aderenti ai fondi pensionistici possono chiedere il loro frazionamento e anticipazione attraverso una rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), conseguimento dell’età anagrafica a partire dai dieci anni anteriori al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Anche questa prestazione è soggetta ad aliquota agevolata. (5)
3.3) Anticipi
È inoltre possibile chiedere un anticipo della posizione maturata, al ricorrere delle circostanze e condizioni che seguono:
– spese sanitarie per se stessi, coniugi o figli per terapie e interventi straordinari, per un importo <75% della posizione maturata. In qualsiasi momento,
– acquisto della prima casa per se stessi o i figli, e interventi di ristrutturazione prima casa. La richiesta è possibile dopo 8 anni dall’iscrizione al PIP, entro il 75% della posizione maturata,
– altre esigenze. In questi casi, trascorsi gli 8 anni, l’anticipo può raggiungere il 30% delle somme versate. (6)
3.4) Riscatti
Il riscatto totale delle posizioni maturate può venire sempre richiesto:
– dopo 8 anni dalla data di adesione, nei casi di invalidità permanente e riduzione a un terzo della capacità di lavoro. Oltreché in caso di cessazione dell’attività lavorativa,
– da parte di eredi e/o beneficiari designati, in caso di decesso dell’aderente, anche prima che egli abbia maturato il diritto alla pensione.
In altre ipotesi, il riscatto totale e parziale è regolato mediante condizioni contrattuali. (7)
4) Vantaggi fiscali
I vantaggi fiscali associati alla contribuzione volontaria sono degni di nota, per i lavoratori come per le imprese.
4.1) Vantaggi per i lavoratori
I lavoratori dipendenti possono usufruire dei seguenti benefici fiscali:
– deducibilità ai fini IRPEF fino a 5.164,57 euro (7.746,86 euro, dal 6° anno, per i lavoratori con prima occupazione successiva all’1.1.07 senza posizione contributiva),
– deducibilità applicabile anche per i familiari a carico,
– tassazione ridotta (15%) delle prestazioni erogate in forma di capitale e/o di rendita, con riduzione dell’aliquota (-0,3% ogni anno, fino a un massimo del 9%), a partire dal 15° anno di contribuzione volontaria continuativa. Altrettanto vale per il TFR, invece soggetto a una tassazione minima del 23% laddove mantenuto in azienda.
4.2) Vantaggi per imprese e datori di lavoro
Le imprese e i datori di lavoro, a loro volta, beneficiano di alcuni vantaggi in relazione alla scelta dei lavoratori di destinare il TFR a un PIP:
– riduzione del costo del lavoro, grazie all’esonero del versamento del contributo sullo 0,2% della retribuzione del dipendente al fondo di garanzia INPS,
– deduzione fiscale, per un importo pari al 6% (imprese fino a 49 dipendenti) e al 4% (imprese sopra i 49 dipendenti) del TFR versato alla previdenza complementare,
– esonero della rivalutazione obbligatoria del TFR, che attualmente comporta un incremento annuo del +15%, oltre a maggiorazione su base ISTAT (75% indice prezzi al consumo),
– prestazioni TFR a carico del gestore del PIP, con sollievo del datore di lavoro da esborsi di denaro non programmati,
– abbattimento dei c.d. oneri impropri, con esonero dei contributi sociali sulle quote di TFR ‘maturando’ conferito al PIP, per quanto attiene ad assegni familiari, maternità e disoccupazione.
5) Previdenza complementare, le regole UE
La disciplina europea della previdenza complementare si basa sulle direttive 98/49/CE e 2014/50/UE (8,9). Ove si è prestata attenzione, tra l’altro, a garantire la conservazione dei diritti pensionistici acquisiti e i benefici delle pensioni integrative anche al di fuori dello Stato membro di provenienza del lavoratore. Le regole UE si articolano sui seguenti criteri:
1) acquisizione. I diritti pensionistici sono irrevocabilmente acquisiti entro e non oltre tre anni dall’inizio del rapporto di lavoro. I contributi dei lavoratori non vanno mai persi. Se un dipendente lascia un regime pensionistico prima di averne maturato i diritti, ottiene il rimborso dei contributi, (10)
2) salvaguardia. Il lavoratore che lascia un regime pensionistico ha diritto a mantenere i diritti maturati, salvo accettare il pagamento delle relative spettanze. I diritti pensionistici degli ex lavoratori devono venire tutelati allo stesso modo di quelli dei lavoratori in servizio,
3) informazione. I lavoratori hanno diritto a informazioni su come un’eventuale mobilità possa influenzare i loro diritti pensionistici. Gli ex lavoratori e i loro superstiti (nei sistemi che estendano a loro le prestazioni) hanno diritto a informazioni sul valore e il trattamento dei loro diritti.
6) Conclusioni provvisorie
La politica europea ha fallito ogni obiettivo di giustizia sociale, come si è visto. (11) E l’austerity ha esacerbato le diseguaglianze sociali, esponendo una quota crescente di popolazione – il 21,7% nel 2021 (Eurostat) – al rischio concreto di povertà ed esclusione sociale. (12)
L’economia UE sta andando a rotoli a causa dello scellerato conflitto in corso, con 45,7 miliardi di deficit della bilancia commerciale a settembre 2022. La privatizzazione del welfare, come quella della sanità, sono le conseguenze prevedibili di questa stessa politica.
A maggior ragione i sistemi di previdenza complementare – come le assicurazioni su vita e salute, a loro volta detraibili (13) – meritano oggi l’attenzione di ciascuno di noi, quali ancore di salvataggio indispensabili alla tutela propria e dei propri cari.
Dario Dongo ed Emanuele De Luca
Note
(1) INPS (2022). XXI Rapporto Annuale. https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/rapporti-annuali/xxi-rapporto-annuale
(2) Giorgetti firma decreto su adeguamento pensioni. https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/MEF-Giorgetti-firma-decreto-su-adeguamento-pensioni/ MEF. Comunicato stampa, 9.11.22
(3) D.lgs. 5.12.05 n. 252 e successive modifiche. Disciplina delle forme pensionistiche complementari. Testo aggiornato al 9.10.19 su Normattiva https://bit.ly/3g553jP
(4) COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). V. https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita
(6) Gli anticipi sono soggetti a imposta sostitutiva del 23%, a eccezione di quelli motivati da spese sanitarie sui quali si applica un’aliquota del 15%, con riduzione 0,30% per ogni anno successivo al 15°
(7) Ai riscatti per invalidità e decesso si applica un’imposta sostitutiva del 15%, riduzione dello 0,30% per ogni anno a partire dal 15°. Altri tipi di riscatti sono invece soggetti ad aliquota 23%
(8) Dir. 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea https://bit.ly/3UOxJMK
(9) Dir. 2014/50/UE, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari https://bit.ly/3E7gWh3
(10) La normativa nazionale disciplina le ipotesi di trasferimento da o verso i fondi pensione complementari di altri Stati membri
(11) Dario Dongo. Giustizia sociale, giornata mondiale della vergogna. Égalité. 20.2.20
(12) Sabrina Bergamini. Povertà in Europa, a rischio più di un quinto della popolazione. Égalité. 20.9.22
(13) NB: la differenza tra i concetti di deducibilità e detraibilità:
– le deduzioni fiscali sono agevolazioni che concorrono direttamente a determinare il reddito imponibile, ai fini del calcolo dei tributi. La somma dei vari oneri deducibili viene perciò sottratta al reddito complessivo, per ottenere il reddito imponibile,
– le detrazioni fiscali intervengono invece nella successiva fase del calcolo dei tributi. Esse non incidono perciò sulla quantificazione del reddito imponibile ma solo sull’esborso da corrispondere per un dato tributo.
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. V. https://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/